Valutazione del valore dei beni dedotti nel procedimento divisionale. Le variazioni nel tempo rilevano ai fini dei conguagli. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 37532 del 22 dicembre 2022)

In sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore, da ciò derivando che l'aggiornamento del valore del bene - e quindi del conguaglio - non necessita di specifica domanda e può quindi essere operato anche in sede di appello, alla sola condizione che emergano concreti elementi che inducano a ritenere che il valore del bene abbia effettivamente subito una variazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il valore delle singole attribuzioni divisionali deve essere computato con riferimento al tempo della decisione della causa: così ha deciso la S.C. venendo a sancire un principio di notevole rilevanza, se si pensa che tra il tempo dell'introduzione della domanda e quello della decisione possono intercorrere (tenuto conto della prosecuzione del giudizio anche in grado d'appello) anche parecchi anni. Il tutto senza che neppure occorra dedurre una domanda ad hoc (che dunque non potrebbe neppure reputarsi nuova se presentata in secondo grado).

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