Diritto del coerede di conseguire in natura la quota dei beni e principio di comoda divisibilità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1238 del 27 gennaio 2012)

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tra i criteri ai fini della divisibilità in natura degli immobili oggetto di divisione va posto in evidenza quello della possibilità di formare porzioni autonomamente fruibili e tali da non far venir meno l'originaria destinazione del bene e da non svilirne il valore economico in relazione alle spese necessarie per operare il frazionamento.

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