Commissione Tributaria Regionale Roma Sez. Staccata Latina del 2017, Sez. XL numero 590 (14/02/2017)



Nel caso di scioglimento della comunione ereditaria e di attribuzione del bene caduto in successione, le somme versate a titolo di conguaglio devono ritenersi corrispettivo del trasferimento immobiliare eccedente e, pertanto, le stesse soggiacciano alle aliquote relative alla vendita, nel caso di specie dei terreni, per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del Dpr n. 131/86. La tassazione, inoltre, è legittima anche sotto il profilo della solidarietà di imposta ex art. 57 del decreto citato.

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