Divisione con assegnazione di beni in natura e di lotti formati da denaro peri altri condividenti: trattamento tributario. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17512 del 14 luglio 2017)

In tema d'imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma del D.P.R. n. 131/1986, art. 34, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
A dire il vero non si vede come potesse essere sostenuta, nel caso di specie, la tesi dell'applicabilità di una regola fiscale diversa da quella che prevede l'aliquota ordinaria propria dell'atto divisionale (imposta di registro all'1% sulla base imponibile costituita dai beni ricadenti in divisione ed assegnati ai condividenti). Essendo la massa divisionale costituita da denaro e da un bene immobile, ad uno soltanto dei condividenti veniva assegnato quest'ultimo, mentre gli altri erano stati apporzionati con denaro. Ciascuno aveva ricevuto un valore pari alla quota di diritto: mancano pertanto i presupposti per l'applicazione di ogni diverso criterio tributario per addivenire ad una (maggior) tassazione, compreso il ricorso alla regola delle c.d. "masse plurime" di cui all'art. 34 del t.u. 1986/131.

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