Corte d'appello di Genova, n. 572/2004. Derogabilità del diritto di ciascun condividente a una porzione di beni qualitativamente omogenea.

Il diritto di ciascun condividente a una porzione di beni, qualitativamente omogenea rispetto all'intero, non è assoluto, ma derogabile. Esso, infatti, trova un limite: 1) nell'indivisibilità del bene (prevista dalla legge nell'interesse della produzione nazionale); 2) nel pregiudizio che il frazionamento causerebbe alle ragioni della pubblica economia e dell'igiene; e 3) nella non comoda divisibilità degli immobili; la quale può dipendere sia dall'eccessiva onerosità delle opere di divisione o dei pesi, limiti e servitù, imposti per il godimento delle singole quote, sia dal pregiudizio che da essa deriverebbe per il valore delle porzioni rispetto all'intero o per la normale utilizzabilità dei beni.

Commento

La Corte di merito viene a precisare la natura relativa del diritto di ciascun condividente a ricevere in assegnazione, nel corso delle operazioni divisionali afferenti a beni ereditari, beni in natura corrispondenti a porzioni qualitativamente omogenee rispetto all'intero. Di particolare interesse è il concetto di "comoda divisibilità" degli immobili, sul quale si confronti Cass. Civ., sez.II, n. 9203/2004.

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