Divisione ereditaria e crediti afferenti alla comunione incidentale. Effetti nei confronti degli aventi causa dai condividenti. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 20706 del 20 luglio 2021)

In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari), poiché la legge (artt. 724 e 725 cod.civ.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l’imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l’azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell’imputazione del debito maturato per l’occupazione dell'immobile oggetto della stessa divisione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso pratico è quello dell'immobile, ricadente in una comunione incidentale ereditaria, che sia stato goduto da uno dei comunisti in via esclusiva. Tale situazione non può non generare un credito nei confronti degli altri contitolari della massa dividenda, credito che ben può essere fatto valere nella divisione ai sensi degli artt. 724 e 725 cod.civ.. Ciò premesso, quid juris nell'ipotesi in cui il comunista debitore che abbia fruito del bene comune per l'effetto divenendo debitore della comunione abbia alienato a terzi la propria quota e l'altro contitolare abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria? Secondo la pronunzia in commento il credito degli altri condividenti può essere recuperato anche nei confronti dei cessionari del bene, i quali sono costretti a subire il meccanismo di cui agli artt. 724 e 725 cod.civ..

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