Cass. civile, sez. II del 1975 numero 2574 (02/07/1975)


Nelle controversie per lo scioglimento della comunione avente a oggetto immobili non comodamente divisibili, il giudice deve tener presente, quale necessaria componente del suo giudizio, la concreta entità delle quote dei singoli condividenti, per adempiere il precetto di legge secondo cui gli immobili debbono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore o anche nella porzione di più condividenti, che abbiano chiesto l'attribuzione congiunta.Tale accertamento è indispensabile sia per contrapporre motivatamente al criterio della maggior consistenza altre considerazioni ritenute eventualmente prevalenti, sia per determinare il correlativo, necessario, addebito dell'eccedenza, secondo le previsioni dello art. 720 cod. civ.. pertanto, nel caso in cui taluno dei condividenti affermi di avere diritto ad un incremento della propria quota per aver pagato un debito in solido per la cosa comune senza ottenere alcun rimborso, non è possibile procedere all'assegnazione di immobili non divisibili senza aver prima accertato i rapporti di credito e di debito tra i condividenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1975 numero 2574 (02/07/1975)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti