Il bene assegnato nel corso di divisione ereditaria al condividente in comunione legale dei beni non rientra nella stessa neppure quando sia stato disposto un conguaglio in denaro. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14105 del 24 maggio 2021)

In tema di acquisti effettuati dai coniugi, non cade in comunione legale la quota dell’immobile acquistata da uno dei coniugi nel giudizio di divisione ereditaria. Il versamento del conguaglio, infatti, non modifica la natura dichiarativa della sentenza perché l’assegnazione di un bene a un condividente non è qualificabile come atto di alienazione.Il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo (sicché ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli, a condizione, appunto, che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote). Viceversa non opera, sicché la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nella quota altrui. La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Tant'è che, da un lato, si soggiunge che l'adempimento dell'obbligo del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione, i cui effetti "dichiarativi - retroattivi" permangono impregiudicati nonostante l'inadempimento dell'obbligo; dall'altro, si puntualizza che lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione di un bene ad un condividente non è qualificabile come atto di alienazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che, ai sensi della lettera a) dell'art. 177 cod.civ. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, rientrano automaticamente nella comunione legale, ci si è interrogati sulla sorte delle attribuzioni effettuate a titolo divisionale quando le stesse non intervengano pariteticamente secondo le quote di diritto spettanti a ciascuno dei condividenti. Poichè l'erogazione di un conguaglio equivale ad un acquisto a titolo oneroso della parte eccedente tale quota di diritto, è lecito domandarsi se, quantomeno per tale parte, l'acquisizione intervenga in capo alla comunione legale dei beni tra coniugi pur se il coniuge attributario abbia a prendere parte alla divisione di beni personali (come nel caso di beni ricadenti nella comunione incidentale ereditaria). Ciò premesso la S.C. ha negato tale esito ermeneutico: il bene attribuito, quand'anche a fronte di un conguaglio, è da considerarsi bene esclusivamente personale. Va da se che una differente questione è quella della titolarità del denaro utilizzato per corrispondere il conguaglio, ciò che aprirebbe la via per l'insorgenza di un credito in capo all'altro coniuge.

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