Cass. civile, sez. V del 2018 numero 7604 (28/03/2018)




In tema di imposta di registro (nonché ipotecaria e catastale), l'art. 34, comma IV, del d.P.R. n. 131/1986 suppone doversi tenere conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Ne consegue che la cessione della quota di un coerede agli altri non determina l'acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice variazione di tipo soggettivo, che non altera l'oggetto della comunione, sicché ai sensi dell'art. 34, comma IV, del d.P.R. n. 131/1986, la comunione deve essere considerata come unica e di origine successoria.

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