Resa dei conti (divisione)



In esito alla vendita dei beni comuni (mobili o immobili) occorre procedere alla sistemazione dei conti relativi o alle spese sostenute da ciascuno dei contitolari nell'interesse comune ovvero agli eventuali ricavi (ad esempio quanto prodotto dal bene). Pertanto se durante la gestione dei beni comuni sono sorti rapporti obbligatori tra i partecipanti per spese sostenute, per imposte pagate, per i deterioramenti, i miglioramenti apportati alla cosa, per i frutti percepiti durante il periodo di tempo in cui la cosa è rimasta in comunione, occorre formare un vero e proprio stato attivo e passivo. In esito ad esso si procederà all'effettuazione dei rimborsi o dei conguagli (art. 723 cod.civ. ) nota1. Si badi tuttavia come non vi sia un rapporto di pregiudizialità tra divisione e rendiconto, potendosi provvedere a ciò anche nel corso del giudizio ed anche in difetto della speciale procedura di cui all'art.263 cod.proc.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 25120/2018).

Note

nota1

Tra gli interpreti è pacifico che, in tema di divisione ereditaria, la procedura di rendiconto ex artt. 263 e ss. cod.proc.civ. sia meramente facoltativa. La ammissione del rendiconto rientrerebbe dunque nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Si confrontino Vascellari, in Cian-Trabucchi, Comm. breve cod.civ., Padova, 1984, p.491; Padovini, in Comm. cod.civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.376. In giurisprudenza cfr. Cass.Civ. Sez.II, 7797/91 e Cass.Civ. Sez.II, 1529/85 .
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Bibliografia

  • PADOVINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 1997
  • VASCELLARI, Padova, Cian Trabucchi com.breve cod.civ., 1984

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