Codice Civile art. 724


COLLAZIONE E IMPUTAZIONE

1. I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
2. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 724"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti