Forma del negozio fiduciario

Si discute circa la forma che deve essere rivestita dal patto fiduciario. Secondo l'interpretazione prevalente nota5 esso sarebbe scevro da particolari formalismi, ad eccezione del caso in cui si riferisse al trasferimento di beni immobili ex artt. 1350 e 1351 cod.civ.: eventualità in cui dovrebbe rivestire indispensabilmente la forma scritta (Cass. Civ. Sez. II, 32108/2019; Cass. civ., sez. I, 23093/2019; Cass. Civ., Sez. II, 13216/2017; Cass. Civ., Sez.II, 8001/11; Cass. Civ. Sez. II, 1086/95; Cass. Civ. Sez. II, 5663/88).
L'argomento di fondo è costituito dal fatto che, ogniqualvolta il patto preveda l'obbligazione di trasferire beni immobili, non può non essere considerato alla stregua di una negoziazione preliminare, con tutto quanto ne segue a livello di prescrizioni formali. Tale principio è stato tuttavia scardinato dalle SSUU della Cassazione, in un'ipotesi, peraltro, in cui il pactum fiduciae emergeva da una scrittura ricognitiva unilaterale (come tale atta, tuttavia, semplicemente a determinare l'inversione dell'onere della prova: cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 6459/2020).
In tema di intestazione fiduciaria di partecipazioni ad una società di capitali, è stato deciso nel senso della non indispensabilità dell'atto pubblico (Cass. Civ., Sez.I, 4184/2013). In effetti l'atto rispetto al quale il patto fiduciario costituisce impegno preliminare non è la costituzione della società (che deve intervenire a pena di nullità per atto pubblico), bensì la mera cessione della partecipazione sociale (Cass. Civ. Sez. I, ord. 11226/2021). Nello stesso senso cfr. Cass. Civ. Sez. I, 9139/2020, pure in relazione ad una fattispecie in cui nel patrimonio della società si rinvenivano diritti reali immobiliari. Nel senso del superamento della indispensabilità dello scritto, cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 1604/2021.

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