Patto fiduciario avente ad oggetto beni immobili. Non indispensabilità della forma scritta. Atto unilaterale ricognitivo del fiduciario e inversione dell'onere della prova. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 6459 del 6 marzo 2020)

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantíam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario; la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Plurimi sono gli aspetti di rilevanza della pronunzia delle SSUU, la cui natura eversiva rispetto ai principi più volte dalla stessa affermati (Cass. civ., sez. I, 23093/2019; Cass. Civ., Sez. II, 13216/2017; Cass. Civ., Sez.II, 8001/11; Cass. Civ. Sez. II, 1086/95; Cass. Civ. Sez. II, 5663/88) andrebbero convenientemente messi a fuoco. Come infatti conciliare il principio secondo il quale il pactum fiduciae afferente al ritrasferimento immobiliare non sia da indispensabilmente perfezionare per atto scritto ad substantiam con l'intrinseca attitudine dello stesso a fondare la possibilità dell'emissione di pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ.? Giova rammentare come proprio siffatta attitudine sia stata posta dalle stesse SSUU a fondamento della indispensabilità che il contratto risolutorio di contratto preliminare avente ad oggetto diritti immobiliare venga perfezionato mediante atto scritto (si veda Cass. SSUU 28 agosto 1990 n. 8878 (ma i casi di formalismo per relationem abbondano: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 1454/2019). Il motivo peculiare del dictum va probabilmente posto in relazione al fatto che, nel caso di specie, pur non sussistendo un pactum fiduciae scritto, il fiduciario aveva rilasciato una dichiarazione unilaterale ricognitiva dell'accordo, di tal che l'unica modalità per assicurare al fiduciante il risultato pratico utile è parso alla S.C. quello di seguire il riferito iter interpretativo. Possibile scenario alternativo: alla nullità del pactum fiduciae, la cui esistenza sarebbe stata desumibile dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva, far seguire una invalidità derivata dell'atto negoziale di investitura fiduciaria. Medesimo risultato. Senza sconvolgere principi ormai consolidati.

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