Ancora in tema di forma del pactum fiduciae. Accordo di (ri)trasferimento di quote sociali. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9139 del 19 maggio 2020)
Il pactum fiduciae in forza del quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo in favore del fiduciante ovvero di ulteriore soggetto da costui designato, può essere equiparato al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 cod.civ. prescrive la stessa forma dell’atto definitivo. Tale prospettiva esclude, come è evidente, che il patto fiduciario sia soggetto, di per se, alla forma scritta ad substantiam o ad probationem, in ispecie quando abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali. Essendo il contratto di cessione di quote a forma libera, ove pure la società sia proprietaria di immobili, può escludersi che il negozio fiduciario che lo programmi debba risultare da un contesto documentale. Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione relativo a una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede pertanto né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è dunque necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti. Infatti, la detta cessione non comporta un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è parte del negozio di cessione.