Ancora in tema di forma del pactum fiduciae. Accordo di (ri)trasferimento di quote sociali. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9139 del 19 maggio 2020)

Il pactum fiduciae in forza del quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo in favore del fiduciante ovvero di ulteriore soggetto da costui designato, può essere equiparato al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 cod.civ. prescrive la stessa forma dell’atto definitivo. Tale prospettiva esclude, come è evidente, che il patto fiduciario sia soggetto, di per se, alla forma scritta ad substantiam o ad probationem, in ispecie quando abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali. Essendo il contratto di cessione di quote a forma libera, ove pure la società sia proprietaria di immobili, può escludersi che il negozio fiduciario che lo programmi debba risultare da un contesto documentale. Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione relativo a una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede pertanto né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è dunque necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti. Infatti, la detta cessione non comporta un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è parte del negozio di cessione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sono gli assunti che si ritraggono dalla pronunzia che qui si annota. Il primo è costituito dall'assimilazione del vincolo giuridico scaturente dal c.d. pactum fiduciae a quello che si origina dal perfezionamento di un contratto preliminare. Da questo punto di vista entrambe le pattuizioni danno vita a un un rapporto meramente obbligatorio che di sostanzia nel porre a carico dell'obbligato un facere consistente in una condotta pratica consistente nel porre in essere un susseguente contegno negoziale. Se ne desume l'applicabilità anche al pactum fiduciae della regola della simmetria formale di cui all'art. 1351 cod.civ.. Da questa conclusione scaturiscono conseguenze: il vincolo formale del patto fiduciario è infatti mutuabile dalla contrattazione cui è funzionalmente collegato. Trattandosi di trasferire diritti reali immobiliari verrà in considerazione la forma scritta ad substantiam actus. E nel caso di trasferimento di quote di società (nel cui patrimonio di rinvengano diritti reali immobiliari)? Una volta guadagnata l'irrilevanza di tale ultima circostanza pratica (non conta il contenuto, bensì il "contenitore" che è l'oggetto diretto del trasferimento) è giocoforza concludere nel senso della libertà della forma del relativo negozio fiduciario. La cessione di quote è infatti un atto che non richiede alcuna forma particolare (la forma prescritta dalla c.d. "legge Mancino" del 1993 può essere considerata mera forma ad regularitatem), neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.


Aggiungi un commento