La forma dell'atto costitutivo dell'associazione riconosciuta



Prescrive l'art. 14 cod.civ. che l'atto costitutivo dell'associazione debba essere stipulato per atto pubblico. . Questo formalismo viene per lo più qualificato come ad substantiam nota1, ma sembra più appropriato fare riferimento ad una forma ad regularitatem . L'onere formale dell'atto pubblico non è infatti indispensabile ai fini dell'esistenza dell'ente (il quale ben potrebbe essere costituito con scrittura privata), risultando funzionale al conseguimento del riconoscimento e della personalità giuridica nota2.

L'opinione secondo cui si tratterebbe di forma ad substantiam si può comprendere alla luce della considerazione in base alla quale, se la volontà delle parti fosse unicamente intesa a dar vita ad un'associazione in quanto riconosciuta ed eretta a persona giuridica, un atto non perfezionato con la veste dell'atto pubblico difficilmente si sottrarrebbe ad una valutazione in chiave di nullità nota3. Il vizio invalidante sarebbe tuttavia riconducibile non solo ad un difetto di forma, bensì anche ad una mancanza di consenso in ordine all'eventuale costituzione di un'associazione priva di riconoscimento. In altri termini, occorrerebbe domandarsi se debba essere escluso che le parti possano mantenere l'atto come costitutivo di un ente privo di riconoscimento. La questione rileva anche sotto l'ulteriore profilo del possibile recupero (sotto la specie della conversione) della fattispecie, una volta qualificata come nulla, ai sensi dell'art. 1424 cod.civ. .

Rimane ovviamente salva la rilevanza della forma a pena di nullità quando in sede di atto costitutivo dell'ente vengano conferiti diritti reali immobiliari (art. 1350 cod.civ. ).

Note

nota1

Si confrontino p.es. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.319; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.110; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.109.
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nota2

Esprimono un analogo parere, tra gli altri, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.149; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.232.
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nota3

Al contrario, vi sono alcuni Autori ad avviso dei quali, pure nel caso prospettato, la mancanza della forma solenne non renderebbe nullo il contratto di associazione. Si vedano Pugliatti, Gli istituti del diritto civile, Milano, 1943, p.117; Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.155.
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Bibliografia

  • GALGANO, Delle persone giuridiche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja e Branca, 1969
  • PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, Milano, 1943

Prassi collegate

  • Quesito n. 746-2014/I, Riconoscimento della personalità giuridica di associazione non riconosciuta costituita per scrittura privata

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