Il patto fiduciario per l’intestazione di partecipazioni di costituenda società di capitali non richiede la forma dell’atto pubblico. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4184 del 7 febbraio 2013)

Il contratto col quale, in vista della stipulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra uno dei futuri costituenti ed un terzo che un quota di partecipazione in detta società sarà intestata fiduciariamente, con l'obbligo per il fiduciario di darne conto al fiduciante e di trasferirgli eventualmente in seguito la titolarità della quota, non richiede per la sua validità la forma pubblica prescritta per l'atto costitutivo della società.

Commento

(di Daniele Minussi)
Importante la precisazione della S.C., che soltanto a prima vista potrebbe essere considerata banale. Infatti la peculiare natura del pactum fiduciae con il quale il fiduciario si impegna, tra l'altro, a trasferire la partecipazione sociale al fiduciante, ne ha comportato la qualificazione in chiave di contratto preliminare. Una volta guadagnato un siffatto esito interpretativo, si potrebbe prospettare l'applicazione diretta dell'art.1351 cod.civ., ai sensi del quale la forma del preliminare è mutuata da quella che la legge prescrive per il contratto definitivo. Quest'ultimo, tuttavia, non va identificato nell'atto costitutivo della società di capitali (per il quale la forma dell'atto pubblico è prevista a pena di nullità), bensì in quello di cessione della partecipazione, che ben può essere indifferentemente anche perfezionato per scrittura privata.

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