Il patto fiduciario per l’intestazione di partecipazioni di costituenda società di capitali non richiede la forma dell’atto pubblico. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4184 del 7 febbraio 2013)
Il contratto col quale, in vista della stipulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra uno dei futuri costituenti ed un terzo che un quota di partecipazione in detta società sarà intestata fiduciariamente, con l'obbligo per il fiduciario di darne conto al fiduciante e di trasferirgli eventualmente in seguito la titolarità della quota, non richiede per la sua validità la forma pubblica prescritta per l'atto costitutivo della società.