La forma della clausola penale è libera. Che cosa dire dell'ipotesi in cui si riferisca ad un contratto soggetto ad un vincolo formale
ad substantiam ? Il collegamento negoziale non sembra possedere connotazioni di natura tale da riguardare la clausola accessoria, la cui forma rimane pur sempre libera. Il problema pratico si può porre quando il contratto cui accede la clausola oggetto di pattuizione verbale fosse stato perfezionato per iscritto: la prova di una siffatta pattuizione non potrà non incontrare i limiti previsti dall'art.
2722 cod. civ. per la prova testimoniale
nota1. Né un particolare onere formale sembra derivare dalla considerazione della clausola penale quale
clausola vessatoria. Non si reputa infatti che essa sia assoggettabile alla disciplina di cui all'art.
1341 cod. civ. . Tuttavia, nell'ambito dei rapporti tra prefessionista e consumatore, la lettera f) dell'art.
33 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n.
206 ) annovera la clausola penale (in esito alla quale sia dovuto un importo manifestamente eccessivo) tra quelle da considerarsi, sia pure in forza di una presunzione semplice,
vessatorie, dunque nulle
nota2.
Note
nota1
Analogamente Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p. 227.
top1nota2
Ritengono che non sia necessaria l'espressa approvazione per iscritto prevista dall'art.
1341 cod. civ. , poiché il debitore sarebbe già sufficientemente tutelato dalla possibilità di chiedere la riduzione della penale Marini, In tema di approvazione specifica per iscritto della clausola penale, in Rass.dir.civ., vol. II, 1980, p. 553 e Mazzarese, Le obbligazioni penali, Padova, 1986, p. 110.
top2Bibliografia
- MARINI, In tema di approvazione specifica per iscritto della clausola penale, Rass.dir.civ., II, 1980
- MAZZARESE, Le obbligazioni penali, Padova, 1986