Cass. Civ., Sez. II, n. 8001 del 7 aprile 2011. Forma del pactum fiduciae: quando l'effetto sia quello dell'obbligazione al trasferimento immobiliare, si impone lo scritto ad substantiam actus.

Il "pactum fiduciae" con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c. c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo. Onere dell’attore è quindi quello di dimostrare l’esistenza dell’accordo scritto fiduciario che aveva preceduto o accompagnato la stipula del contratto di acquisto, con l'assunzione, da parte del fiduciario, dell’obbligo di retrocessione al fiduciante del bene immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nucleo della decisione è fondata sulla natura dell'obbligazione consistente nel ritrasferimento di beni immobili di cui all'accordo fiduciario. Il perno è costituito dall'estensione del principio del collegamento formale di cui all'art.1351 cod.civ. alla fattispecie fiduciaria.

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