Forma dell'atto costitutivo di impresa sociale



Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 l'organizzazione che esercita un'impresa sociale è costituita con atto pubblico. Al di là dell'infelice formulazione della norma, essa indubbiamente introduce la stipulazione per atto pubblico quale necessario formalismo ad substantiam actus.

Oltre a ciò la disposizione esplicita un rinvio per relationem alla specificità del substrato soggettivo. Dal momento che possono assumere la qualità di "impresa sociale" società a base personale e società di capitali, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati e società cooperative, occorrerà che l'atto costitutivo espliciti i requisiti peculiari di ciascun tipo di ente.

In aggiunta a tali requisiti, l'art.5 prescrive che gli atti costitutivi debbano esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare i seguenti elementi:
a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2 ;
b) l'assenza di scopo di lucro di cui all'art. 3 come modificato dal D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95.

Davvero imbarazzante la scarsa tecnicità del legislatore. Da un lato infatti tra le varie specie di entità che possono rivestire la qualità di impresa sociale alcune indispensabilmente sono già qualificate dall'assenza di scopo lucrativo, dall'altro non si vede come possa fare difetto la previsione dell'oggetto sociale in qualsivoglia tipologia di società o ente.

Il II comma dell'art.5 qui in esame prosegue scandendo aspetti procedimentali connessi alla fase della costituzione. A tal fine "gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione". Dunque è stata prevista l'istituzione presso il Registro delle Imprese di un'ulteriore sezione speciale (cfr., per le società semplici che esercitano attività agricola, l'art.2 D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228). Al riguardo è stata emanata una specifica normativa che assume in specifico esame la documentazione da depositare ai fini dell'iscrizione ed i controlli da esercitarsi da parte dell'Ufficio (D.M. 24 gennaio 2008 ).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti che fossero stati già costituiti in forma autonoma e che intendessero semplicemente accedere al regime dell'impresa sociale sono semplicemente tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni. Come abbiamo già rilevato tale regolamento ben potrebbe rivestire anche la forma della semplice scrittura privata autenticata.

Circa il contenuto dell'atto costitutivo dell'ente che sostanzia un'impresa sociale, vengono in considerazione gli artt.6 , 7, 10 e 11 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112.

1) Nella denominazione è obbligatorio, con la sola eccezione degli enti ecclesiastici e confessionali, l'uso della locuzione: "impresa sociale". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.
E' fatto espresso divieto di utilizzare la locuzione: "impresa sociale" ovvero altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno per designare soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
2) Negli enti associativi, l'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali, i cui requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sono precisati nell'atto costitutivo. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale
3) Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
4) E' obbligatoria, con l'esclusione delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, la previsione nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
5) Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:
a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;
b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

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  • Circolare MiSE 3711/C del 2 gennaio 2019, Adeguamento alla disciplina dell’impresa sociale e necessità dell’intervento notarile

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