Forma ad substantiam nella donazione



Per quanto attiene alla forma della donazione, l'art. 782 cod. civ. prescrive che la medesima debba esser fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (a meno che sia "di modico valore" cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. 5488/2022)
Inoltre quando abbia ad oggetto beni mobili (che non siano di modico valore: cfr. art. 783 cod. civ.) essa non è valida se non per quelle che siano specificate con indicazione del relativo valore o nell'atto o in apposito allegato nota1. La compiuta descrizione dei beni è specialmente delicata quando abbia ad oggetto il denaro (non sarebbe sufficiente l'indicazione degli estremi di un bonifico o di un giroconto).
L'art. 47 l.n. richiede inoltre la costituzione nell'atto pubblico di due testimoni, la cui assistenza non è rinunciabile dalle parti ai sensi del successivo art. 48 l.n. (neppure in esito alle modificazioni introdotte per effetto della Legge 246/2005).
Dalla combinazione di queste disposizioni emerge che il formalismo è assai stringente: occorre l'atto pubblico alla presenza di due testimoni. Ciò, secondo l'opinione prevalente nota2, al fine di richiamare il disponente alla gravità delle conseguenze dell'atto che compie. Non è a tal proposito ininfluente osservare che vi è chi riconnette il rigore formale che deve assistere la donazione alla particolare debolezza dell'elemento causale, che si esaurirebbe nell'unilaterale intento liberale di arricchire il donatario nota3. La debolezza causale dell'atto (nel quale all'attribuzione patrimoniale non si oppone alcuna controprestazione) sarebbe pertanto controbilanciata da un supplemento di forma (che non verrebbe meno neppure con riferimento al trasferimento di diritti relativi ad opere dell'ingegno: Cass. Civ., 5461/02). L'eventuale nullità per difetto formale non preclude, d'altronde che l'atto possa sortire effetti per altra via, ad esempio quale elemento idoneo a fondare un acquisto per usucapione (talvolta incerto: cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 9369/2021).

La natura contrattuale della donazione implica che la stessa possa perfezionarsi in un arco temporale durante il quale ad una proposta del donante faccia seguito l'accettazione del donatario, da notificarsi (sulla situazione ante notifica, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7821/2015) al donante ai sensi del II comma dell'art. 782 cod. civ. . In questo caso ci si chiede se la forma vincolata qui in esame sia indispensabile anche per l'atto con il quale il donatario accetta la liberalità. Vanta consistenti consensi la tesi meno rigorosa, osservandosi che la ragione del formalismo ha a che fare con la figura del donante e non con quella della parte che si giova dell'incremento patrimoniale nota4. Né il modo di disporre dell'art. 48 l.n. né quello del II comma dell'art. 782 cod. civ. , tuttavia, autorizza alcuna distinzione, poiché non sono previste deroghe rispetto alle prescrizioni formali imposte: sembra pertanto preferibile, tuzioristicamente, aderire alla teoria secondo la quale è pur sempre necessario l'atto pubblico e l'assistenza dei testimoni nota5 .
Specialmente delicata è la questione in materia di elargizione di somme di denaro (anche in riferimento all'aspetto soggettivo della provenienza delle stesse: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6636/2015). Si pensi all'effettuazione di un bonifico da un genitore ad un figlio (oppure per pagare un debito di costui: cfr. Tribunale di Como, ord. 1771/2022), come spesso disinvoltamente viene fatto, senza curarsi di come, una volta venuto meno il primo, tra fratelli ci si possa accapigliare addirittura deducendo la nullità della donazione eseguita senza il rispetto del formalismo necessario. Una variante di questa fattispecie è costituita dall'ordine impartito alla banca di trasferire titoli da un conto deposito ad altro conto deposito facente capo ad altro soggetto. Si tratta di una vera e propria donazione diretta, come tale soggetta ai requisiti formali qui in esame e non già di una liberalità indiretta, ancorchè eseguita indirettamente (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 18725/2017). Non altrettanto sarebbe a dirsi invece per la cointestazione di un conto corrente alimentato con provvista di proprietà di uno soltanto dei correntisti con facoltà di prelievo da parte dell'altro correntista, che poi non debba renderne conto (Cass. Civ., Sez. II, 4682/2018). Si atteggiano peculiarmente in relazione all'elemento formale la donazione di modico valore, la liberalità in occasione di servizi resi o in conformità degli usi nonché le liberalità indirette.
A proposito della donazione di modico valore l'art. 783 cod. civ. prescrive che quando essa ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico purché vi sia stata la tradizione nota6. Specialmente delicato si pone la rilevanza tributaria di tali elargizioni, soprattutto quando incidono sul tenore di vita del donatario (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 5419/2017). Colui che intende donare una cosa mobile di modico valore ha a disposizione due strumenti formali:
a) stipulare una donazione con la forma dell'atto pubblico (la quale sortisce effetti traslativi indipendentemente dalla consegna, stante il principio di cui all'art. 1376 cod. civ. ), ovvero, b) effettuare una donazione che, sia pure sprovvista della forma dell'atto pubblico, si accompagni alla dazione materiale della res, che viene così a surrogare il difetto formale.
La liberalità in occasione di servizi resi o comunque in conformità degli usi viene invece espressamente esclusa dalla nozione di donazione dallo stesso II comma dell'art. 770 cod. civ. : di essa non è pertanto dato di poter riferire nei termini di un'eccezione al formalismo previsto per la donazione nota7.
Inoltre non si applica l'art. 782 cod. civ. alle donazioni indirette, dal momento che l'art. 809 cod. civ. non richiama tale norma nell'ambito di quelle che valgono a disciplinare le liberalità diverse dalla donazione (Cass. Civ., Sez. I, 14197/2013). Si dovrà utilizzare la diversa forma eventualmente richiesta in relazione all'atto per il tramite del quale si estrinseca la liberalità indiretta nota8. Così anche per quegli accordi, assunti in sede di separazione personale tra i coniugi, in forza dei quali (anche al di fuori dell'accordo omologato dal Tribunale) vengano trasferiti beni immobili ai figli. La natura solutoria rispetto all'adempimento agli obblighi di mantenimento della prole impedisce infatti la qualificazione dell'accordo in termini di donazione (Cass. Civ., Sez. II, 21736/13).

Note

nota1

Dubbio è se tale allegazione sia dovuta anche nel caso in cui i beni mobili siano compresi in un compendio che di per sé si pone come un quid unitario: si pensi a quanto facente parte di un compendio aziendale. La tesi rigoristica si fonda sulla genericità della norma e sulla dubbia natura giuridica dell'azienda, ora intesa come universitas juris, ora come cosa composta funzionale, etc.(cfr. Carnevali, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol. II, p. 446).
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nota2

Torrente, La donazione, in Tratt.dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1956, p. 421 e Biondi, Le donazioni, in Tratt.dir.civ., Torino, 1961, p. 435.
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nota3

Gorla, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, Milano, 1955.
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nota4

Torrente, La donazione, in Tratt.dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1956, p. 439.
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nota5

Si tratta peraltro dell'opinione prevalente in dottrina: cfr. Avanzini, La forma delle donazioni, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p. 354 e Messineo, Manuale di dir.civ. e comm., vol. IV, Milano, 1954, p. 20.
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nota6

Per questo motivo si ritiene che la donazione di beni di modico valore configuri un contratto reale (cfr.Avanzini, La forma delle donazioni, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p. 332).
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nota7

Capozzi, Successioni e donazioni, t. 2, Milano, 1982, p. 792.
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nota8

Avanzini, La forma delle donazioni, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p. 337 e Messineo, Manuale di dir.civ. e comm., vol.IV, Milano, 1954, p. 24.
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Bibliografia

  • AVANZINI, La forma delle donazioni, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARNEVALI, Commentario Cendon, II, 1997
  • GORLA, Il contratto: problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, Milano, 1954

Prassi collegate

  • Quesito n. 18-2016/T, Franchigia/coacervo liberalità indiretta all’estero (Italia-Francia)
  • Quesito n. 87-2014/T, Agevolazioni c.d. “prima casa” per successioni e donazioni - titolarità di diritti su altra abitazione nel comune
  • Quesito n. 541-2007/C, Donazione di farmacia, beni mobili e art. 782 cc
  • Donazione obnuziale, forma negoziale ad substantiam e donazione indiretta
  • Quesito n. 57-2007/T, In tema di indicazione delle donazioni anteriori

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