Cass. civile, sez. II del 1988 numero 5663 (18/10/1988)


Il negozio fiduciario, nel quale sia previsto l' obbligo di una parte di modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest' ultimo designato, richiede la forma scritta "ad substantiam" qualora riguardi beni immobili, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare - per il quale l' art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo - in relazione all' obbligo assunto dal fiduciario di emettere la dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto voluto dal fiduciante; pur dovendosi escludere l' uso di forme sacramentali è indispensabile tuttavia che dalla scrittura risultino chiaramente l' esistenza dell' obbligo del fiduciario e gli elementi essenziali del negozio che egli deve stipulare (nella specie è stato ritenuto non sussistere il suddetto requisito in una procura a vendere rilasciata dal preteso fiduciario al fiduciante nella quale era stato prefissato un termine di efficacia).

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