Ai sensi dell'art.
162 cod.civ., le convenzioni matrimoniali (separazione dei beni, costituzione di comunione convenzionale, costituzione di fondo patrimoniale) debbono essere stipulate per
atto pubblico sotto pena di nullità
nota1 . Tale previsione normativa deve essere integrata, similmente a quanto avviene per le donazioni, dal combinato disposto degli artt.
47 e
48 l.n., norme ai sensi delle quali
è necessaria l'assistenza dei testimoni.Note
nota1
La ratio della prescrizione della forma solenne dell'atto pubblico è comunemente indicata nella esigenza di assicurare, mediante l'intervento del notaio, la piena libertà dei coniugi, evitando illegittime influenze esterne che possano nuocere alla spontaneità degli accordi, nonché di assicurare la regolarità delle stipulazioni (cfr. Santosuosso, Delle persone e della famiglia: il regime patrimoniale della famiglia, t.1, Torino, 1984, p.903).
top1Bibliografia
- SANTOSUOSSO, Delle persone e della famiglia: il regime patrimoniale della famiglia, Torino, I, 1984