L'art.
408 cod.civ., dettato in tema di amministratore di sostegno, prevede quale criterio principe della scelta del soggetto da nominare per il riferito ufficio, l'indicazione espressa dal soggetto interessato.
A tal fine la legge ha previsto uno strumento innovativo, nella misura in cui ha stabilito che
l'amministratore di sostegno possa esser stato designato preventivamente mediante stipulazione di apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata da confezionare (da parte del beneficiario stesso) proprio in vista della verificazione di una situazione di minorazione fisio-psichica. Da rimarcare come
analogamente possa disporre il genitore superstite ("con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata": cfr. art.408 cod.civ.)
La cosa rappresenta una notevole innovazione nel nostro ordinamento. Se si eccettua il riferimento alla possibilità di indicare il tutore nel negozio testamentario (da ambientare nell'ambito del contenuto atipico, quale atto
post mortem, del testamento: cfr. II comma
art.587 cod.civ.) non risulta infatti praticabile l'espressione giuridicamente vincolante di una scelta dell'interessato (in questo caso anche lo stesso soggetto beneficiario) in materia.
Per tale via risulta possibile provvedere per l'ipotesi in cui si pensi di non poter essere in grado (per motivi transitori o anche definitivamente) di assumere tutte quelle decisioni intese non soltanto all'amministrazione del proprio patrimonio, ma anche relative alla cura della persona. E' stato deciso al riguardo (Tribunale di Firenze, 22 dicembre
2010) come risulti ammissibile che l'amministratore nominato sia altresì autorizzato alla negazione del consenso per il trattamento medico inteso alla protrazione della vita in stato neurovegetativo (sia pure in base ad una distinta manifestazione di volontà in tal senso e subordinatamente allìaccertamento dell'insussistenza di una successiva volontà contraria). Ovviamente, ai fini dell'efficacia della nomina, occorrerà pur sempre che intervenga, quale indispensabile presupposto, un provvedimento giudiziale che accerti la sussistenza degli elementi atti ad instaurare l'amministrazione di sostegno (Cass. Civ., Sez. I,
23707/12).
Qual è la natura giuridica dell'atto in considerazione? Una qualificazione in chiave negoziale pare da escludere. Parrebbe più appropriato fare riferimento alla categoria dei
meri atti giuridici, risolvendosi l'atto di scelta in un'indicazione che, seppure altamente significativa, può essere comunque disattesa dall'autorità giudiziaria. L'
art.408 cod.civ. prescrive infatti che il giudice possa in ogni caso designare, sia pure con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso rispetto a quello indicato dall'interessato. Può l'atto di nomina contenere anche disposizioni differenti (quali ad esempio quelle relative ai trattamenti sanitari)? Al quesito, relativo ad una fattispecie antecedente l'entrata in vigore della legge sulle DAT (22 dicembre 2017, n. 219), è stata data risposta affermativa (Cass. Civ., Sez. I,
12998/2019).
La legge prevede
esclusivamente la veste dell'atto pubblico o della scrittura privata munita di autenticazione. Non viene precisata la sorte dell'atto di nomina che difettasse del formalismo citato. Pare comunque ragionevole in tal caso ipotizzare l'esito della
nullità, così dovendosi qualificare l'ipotesi nell'ambito del formalismo
ad substantiam.La designazione in parola
può essere revocata dall'autore con le stesse forme, sempre dunque con atto pubblico o con scrittura privata (
art.408 cod.civ.). E' incerto se il riferimento normativo debba essere interpretato nel senso che la revoca debba necessariamente anche tener conto della forma nella quale è intervenuta la nomina oppure se questo dato sia indifferente. Nel dubbio appare assolutamente preferibile ritenere che la revoca di una designazione effettuata mediante atto pubblico debba essere rivestita dalla stessa forma.
A far tempo dal 1 gennaio 2018 è stato istituito il
Registro pubblico sussidiario per gli atti di designazione degli amministratori di sostegno (A.D.S.). Tutte le nuove designazioni effettuate con atto pubblico informatico o scrittura privata autenticata saranno inserite, entro 30 giorni dalla stipula, in un apposito registro che consentirà a qualsiasi notaio italiano di verificare l’esistenza di tali atti e presso quale collega sono depositati. Per gli atti già perfezionati, gli stessi dovranno, entro il 30 giugno 2018, essere parimenti inseriti nel Registro a cura del notaio rogante: d'altronde soltanto in questo modo è possibile dare compiutezza al sistema pubblicitario.