Forma del contratto di convivenza



Il comma 51 dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 contiene la disciplina dell'aspetto formale del contratto di convivenza. La norma prescrive che "Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico."

E' stato dunque creato dunque con la tormentata novella una nuova fattispecie contrattuale qualificata dal formalismo ad substantiam actus, duque a pena di nullità,consistente nello scritto. Non basta: la scrittura deve risultare o da atto pubblico (dunque redatto con l'ausilio notarile) ovvero da documento privato, ma debitamente autenticato nelle sottoscrizioni. A questo riguardo è stata attribuita una speciale competenza anche agli avvocati a ministero dei quali pertanto è possibile che intervenga il perfezionamento di siffatti accordi.

Non è soltanto la forma ad essere vincolata, bensì anche il contenuto. Ai sensi del comma 53 dell'art. 1 "Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo." Come infatti vedremo è specialmente rilevante l'individuazione di un luogo presso il quale poter effettuare le notifiche afferenti alle modificazioni che unilateralmente possono intervenire rispetto al contratto.

Accanto alla riferita indicazione obbligatoria, la stessa disposizione prescrive un contenuto facoltativo. Il contratto può infatti contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

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