Forma della ratifica (rappresentanza indiretta)



La forma della ratifica di cui all'art. 1711 cod.civ. pone speciali problemi. In proposito occorre precisare immediatamente l'elemento di divergenza rispetto all'analoga questione afferente alla ratifica di cui all'art. 1399 cod.civ. nota1.

Cosa accade se il mandante nel primo caso, il rappresentato nella seconda ipotesi rimangono silenti?

L'art. 1712 cod.civ. prescrive che il mandatario, una volta compiuto l'affare, debba senza indugio riferire la cosa al mandante. Se quest'ultimo ritarda a rispondere per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, questa condotta tacita importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato (Cass.Civ., Sez. I, 3534/1980 ). V'è da osservare come, in ogni caso, l'applicazione della norma richieda che l'attività del mandatario sia in qualche modo riconducibile all'incarico affidatogli. Non potrebbe dunque operare una ratifica tacita in relazione ad un operato del tutto esorbitante rispetto all'oggetto del mandato (Cass. Civ., sez. III, n. 18299/03).

Il VI comma dell'art. 1399 cod.civ. prevede invece che il terzo contraente possa invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.

Risulta chiaro a questo punto che il silenzio del mandante in relazione alla comunicazione del mandatario di aver eseguito il mandato esorbitando dall'incarico vale quale appropriazione dell'attività del secondo mentre, al contrario, il silenzio tenuto dal rappresentato circa l'invito alla ratifica formulato dal terzo importa il rifiuto dell'atto posto in essere dal rappresentante privo di poteri. Si faccia attenzione al fatto che, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, l'approvazione tacita ex II comma art. 1712 cod.civ. non può valere anche quale ratifica "esterna" dell'operato del mandatario ( Cass.Civ., Sez. III, 1077/1977 ; Cass.Civ., Sez. II, 3732/1982 )

Svolte queste premesse, possiamo occuparci più in generale della forma della ratifica dell'operato del mandatario.

Secondo una prima costruzione la ratifica dovrebbe rivestire la stessa forma che la legge prescrive per il mandato nota2 . Poichè la ratifica evidenzia un collegamento negoziale di secondo grado, palesandosi quale negozio accessorio rispetto al mandato, essa ne mutuerebbe le caratteristiche formali. Si tratterebbe, in buona sostanza di un'ipotesi di forma per relationem .

Pare poco più di una variante rispetto a questa teorica l'opinione secondo la quale la forma della ratifica si specificherebbe con riferimento non già al mandato, bensì al contratto, all'attività negoziale esorbitante posta in essere dal mandatario nota3 . Se, ad esempio, fosse stato dato incarico a Tizio di provvedere a locare un appartamento e costui avesse invece costituito addirittura un diritto di usufrutto, la ratifica non potrebbe non rivestire la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 cod.civ.. Va a merito di questa tesi l'aver posto in luce che l'elemento di riferimento non tanto è il mandato, quanto l'attività estranea all'incarico che, proprio per questo, abbisogna di ratifica.

La costruzione sembrerebbe ineccepibile, ma in realtà essa si fonda sulla peculiare coniugazione tra rilevanza interna del mandato ed esteriore del conferimento dei relativi poteri quando si tratti di un'attività afferente all'alienazione di beni immobili. Proviamo a fare un altro esempio nel quale sia dedotta un'ipotesi di formalismo vincolato ad substantiam . Se fosse stato dato incarico a Tizio di provvedere a concludere un contratto di compravendita di minuterie metalliche e costui avesse invece concluso un contratto di subfornitura (per il quale la legge prescrive la forma ad substantiam dello scritto ex art. 2 della legge 18 giugno 1998 n.192 ), si potrebbe altrettanto riferire dell'indispensabilità che la ratifica assuma la forma scritta? Si può legittimamente dubitare di un tale esito interpretativo.

Il limite di queste costruzioni è infatti quello della mancanza di considerazione di un elemento fondamentale, costituito dalla funzione meramente interna della ratifica del mandato. Essa non ha a che fare con i terzi e con la forma del contratto posto in essere dal mandatario. Si riprenda l'esempio di cui sopra: trattandosi di mandato senza rappresentanza Tizio avrà stipulato con il terzo un contratto connotato dalla forma scritta in forza del quale è stato assunto l'obbligo di provvedere all'effettuazione di una determinata fornitura di merci. Al terzo non importa nulla se l'attività non verrà ratificata. In ogni caso egli ha un contraente che non gli potrà certo opporre l'inefficacia dell'atto siccome concluso per conto di un altro soggetto. D'altronde il mandatario è vincolato nei confronti del mandante unicamente a ritrasferire il diritto che doveva acquisire dal terzo. Veniamo piuttosto ai rapporti tra mandante e mandatario. Se fosse nel vero la teoria della forma per relationem, in tanto potrebbe operare la ratifica, in quanto essa intervenisse in forza di un atto connotato dalla forma scritta ( ad substantiam ex art. 1350 cod.civ., vertendosi in tema di trasferimento di diritti reali immobiliari). Cosa riferire dell'eventualità in cui il mandatario avesse comunicato al mandante di aver eseguito l'incarico acquistando l'usufrutto, deviando così dalle istruzioni ricevute ed il mandante fosse rimasto silenzioso?

Secondo le teoriche che fanno leva variamente sulla indispensabilità del formalismo per relationem, la ratifica non potrebbe intervenire. Leggendo l'art.1712 cod.civ. si ha tuttavia la netta sensazione che le cose vadano diversamente, dal momento che la norma non compie alcuna distinzione con riferimento all'oggetto ed alla natura dell'attività esorbitante nota4.

E' giocoforza accogliere la teorica della libertà delle forme della ratifica nota5, poichè la stessa, come manifestato dalla norma appena citata, può anche intervenire tacitamente. Sarebbe infatti logicamente non giustificabile che di un atto a forma vincolata si desse un succedaneo perfezionabile per facta concludentia nota6. Il tema qui in esame si intreccia con quella della natura giuridica della ratifica, questione che viene separatamente trattata.

Note

nota1

Circa il significato da attribuire alla locuzione "ratifica" occorre intendersi, allo scopo di non creare confusione con l'analogo termine di cui all'art. 1399 cod.civ. , dettato in materia di rappresentanza diretta. Quest'ultima infatti consiste nell'atto in forza del quale il contratto concluso dal falsus procurator produce effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

La ratifica di cui all'art. 1711 cod.civ. , invece, vale semplicemente a sanare internamente l'eccesso di attività svolta dal mandatario, deviando gli effetti del negozio gestorio (che è e resta valido ed efficace ) dal mandatario al mandante, senza che ciò abbia alcuna rilevanza per il terzo (tale rispetto al mandato) al quale, tra l'altro, neppure è rivolta. In conseguenza della ratifica si produrranno, perciò, gli effetti tipici del mandato: il mandante sarà obbligato a corrispondere il compenso al mandatario, a tenerlo indenne delle spese effettuate, etc. (Cass.Civ. Sez. II, 2389/97 )
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nota2

Di questo parere Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig.it., XX, p.131 e Tilocca, La ratifica nella gestione d'affari, in Studi in onore di Santoro-Passarelli, IV, Napoli, 1984, p.627.
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nota3

nota3

In questo senso Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXXII, Milano, 1984, p.563.
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nota4

nota4

Il problema si sposterà a valle. Sarà infatti indispensabile procedere ad un nuovo atto per trasferire l'usufrutto in capo al mandante. Costui potrebbe opporsi, allegando l'eccedenza dell'atto rispetto all'incarico. Il mandatario ribatterà di aver comunicato l'esecuzione dell'affare e le caratteristiche dello stesso. Il mandante pretenderà di svuotare di significato negoziale il silenzio serbato sulla comunicazione. Decisivo a questo proposito è concludere circa la natura giuridica della ratifica.
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nota5

nota5

Sostenuta da F.Romano, La ratifica nel diritto privato, Pompei, 1964, p.220; Melito, Natura e disciplina della ratifica dell'eccesso di mandato, in Giur.compl.Cass.civ., 1954, III, p.16; Giorgianni, Sulla forma del mandato senza rappresentanza, in Studi in onore di A.Cicu, Milano, I, p.428; Carnevali, voce Mandato, in Enc.giur.Treccani, p.9.
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nota6

nota6

Ritengono che alla ratifica tacita debba darsi il valore di un comportamento per facta concludentia Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, VIII, I, Torino, 1952, p.166 e Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, p.134 nota 4.
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Bibliografia

  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
  • GIORGIANNI, Sulla forma del mandato senza rappresentanza, Milano, Studi in onore di A. Cicu, I
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MELITO, Natura e disciplina della ratifica dell'eccesso di mandato, Giur.complcass.civ., III, 1954
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • ROMANO, La ratifica nel diritto privato, Napoli, 1964
  • TILOCCA, La ratifica nella gestione di affari, Torino, Studi in onore di Santoro Passarelli, IX, 1984

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