Ai sensi dell'art.
475 cod.civ. l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI-II, 19711/2020) il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede.
Si tratta dunque di un
atto negoziale di carattere necessariamente formale nota1, dovendo esser contenuto in una scrittura privata o in un atto pubblico. Non occorrono in ogni caso formule sacramentali essendo sufficiente che il chiamato si esprima nel senso di assumere il titolo di erede al fine di far valere i diritti ereditari
nota2 .
Note
nota1
Così Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.1, Padova, 1994, p.203.
top1nota2
E' sufficiente che l'atto costituisca la manifestazione di una scelta consapevole da parte del chiamato diretta all'acquisto dell'eredità (Schlesinger, voce Successioni, in N.mo Dig. It., p.760).
top2Bibliografia
- SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
- SCHLESINGER, Successioni, NDI, XVIII, 1971