Rinunzia alla forma convenzionale



Cosa riferire circa la forma della rinunzia al requisito formale convenzionalmente pattuito tra le parti ai sensi dell'art. 1352 cod.civ. ? La norma evocata infatti prevede che, ogniqualvolta le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo. La successiva rinunzia al formalismo verrebbe a sostanziare un'eventualità simmetricamente opposta alla pattuizione. Ci si domanda, al riguardo, se sia ipotizzabile un caso, ancorchè non previsto per legge, di formalismo per relationem. Il nodo deve essere ricondotto al più vasto tema della possibilità di rinvenire un principio in base al quale il collegamento negoziale esistente tra più atti possa sortire effetti con riferimento alla comunicazione del requisito formalenota1.

A fronte di pronunzie favorevoli alla possibilità di una rinunzia perfezionata anche tacitamente, vale a dire per il tramite di condotte concludenti , incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo di forma convenzionale (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 5839/82 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 499/88  nonchè la più recente Cass.Civ. Sez.I, 13277/00 ), si oppone l'opinione diametralmente opposta (Cass.Civ. Sez. III, 4861/00  , Cass. Civ. Sez. I, 2772/92  ) secondo la quale sia la rinunzia alla forma scritta convenzionale, sia l'equivalente risoluzione del relativo patto per mutuo consenso  nota2, non potrebbero intervenire verbalmente.

Note

nota1

Contra Giorgianni, voce  Forma degli atti, in Enc. Dir., p.1001, per il quale occorre delimitare l'ambito di applicazione dell'art.1352 cod.civ. ai soli casi previsti esplicitamente dalla norma stessa.
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nota2

In senso contrario, vale a dire favorevolmente alla modificazione dell'accordo per mutuo consenso successivamente intervenuta anche verbalmente:  Cass.Civ., 100/91  nonchè Cass.Civ., 5639/97 .
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Bibliografia

  • GIORGIANNI, Forma degli atti, Enc. dir.

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