Forma dell'atto di scelta (collazione di beni immobili)



Cosa riferire a proposito della forma dell'atto con il quale venga scelta la modalità di adempimento dell'obbligazione di operare la collazione (art. 746 cod. civ. ) di beni immobili?

Al riguardo non v'è omogeneità di vedute: a fronte di coloro che reputano indispensabile lo scritto, sulla scorta della considerazione in base alla quale la scelta si riferirebbe pur sempre a beni immobili nota1 si pone in senso contrario l'osservazione in forza della quale la mera scelta circa il modo di dar corso alla collazione di per sè non comporta gli effetti costitutivi, modificativi o estintivi (in definitiva traslativi) di cui all'art. 1350 cod. civ. nota2. In effetti occorre non confondere l'atto con il quale si determina l'effetto del trasferimento del bene immobile alla massa (atto qualificabile come avente causa esterna), che sicuramente deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, con l'atto di scelta del modo di operare la collazione (se rendendo il bene in natura ovvero imputandone il valore in denaro). La necessità di adottare la forma scritta per quest'ultimo potrebbe essere sostenuta soltanto ipotizzando l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio di collegamento formale tale da imporre l'adozione di uno speciale formalismo per relationem.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 657; Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p. 1003 e Forchielli, La collazione, Padova, 1958, p. 333 i quali osservano come parimenti indispensabile sarebbe procedere alla trascrizione.
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nota2

Giannattasio, Delle successioni. Divisione - Donazione, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1980, p. 120; Cicu, Successioni per causa di morte, Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p. 520, a giudizio del quale la scelta potrebbe agevolmente risultare da "una dichiarazione fatta al notaio o giudice delegato, che ha semplicemente il significato di optare per la collazione in natura o imputare l'immobile nella propria quota".
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • FORCHIELLI, La collazione, Padova, 1958
  • GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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