Negozio fiduciario e prescrizione

Assolutamente rilevante è porre l'accento sugli effetti che la prescrizione ordinaria può sortire in riferimento alle situazioni originate da un accordo di natura fiduciaria.

L'esempio pratico è costituito dall'intestazione del bene ad un amico, effetto che può essere conseguito per il tramite di una cessione operata dal fiduciante in favore del fiduciario oppure in conseguenza di un'acquisizione che il fiduciario abbia fatto da terzi. In quest'ultimo caso il fiduciante, dopo aver somministrato i mezzi al fiduciario onde provvedere all'acquisto, perfezionerà con costui un accordo in funzione del quale quest'ultimo si obbligherà a fare un determinato uso del bene ovvero a ritrasferirlo al fiduciante stesso o a soggetti da costui designati.

Ciò premesso, cosa accade nell'eventualità in cui, decorsi oltre dieci anni, il fiduciario si sia rivelato inadempiente (vale a dire usando impropriamente il bene ovvero addirittura alienandolo a terzi senza l'autorizzazione del fiduciante o contro le disposizioni di costui)? Cosa dire inoltre dell'atteggiamento di assoluta inerzia del fiduciante che si protragga oltre il predetto termine senza impartire alcuna disposizione al fiduciario oppure ancora del fiduciario che non si attivi per dar corso al trasferimento del bene richiestogli dal fiduciante che successivamente rimanga inerte?
In riferimento al primo interrogativo, è stato deciso che il fiduciante possa far valere la responsabilità (di natura contrattuale) del fiduciario che abbia alienato il bene trasferitogli ad un terzo senza autorizzazione entro dieci anni decorrenti dal giorno del perfezionamento del riferito atto di alienazione, senza che rilevi la condizione di eventuale ignoranza del fiduciante (Cass. Civ. Sez. I, 17334/08).
Per quanto atiene invece alla seconda domanda, si è ritenuto che l'assoluta assenza di richieste nei dieci anni da parte del fiduciante in ordine alla restituzione del bene, al pagamento di un qualsivoglia canone, di indicazioni sul trasferimento del bene già per l'innanzi direttamente intestato al fiduciario per acquisto fattone da terzi, risulta preclusiva rispetto all'esercizio dei diritti già scaturenti dal negozio fiduciario, diritti ormai prescritti (Tribunale di Roma del 21 febbraio 2011). Nel senso invece che il termine di prescrizione decennale decorra dalla richiesta di trasferimento del bene fatta dal fiduciante e rimasta inadempiuta si veda Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 32267 del 16 novembre 2022.

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