Pactum fiduciae avente ad oggetto diritti immobiliari. Indispensabilità della forma scritta ad substantiam. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23093 del 17 settembre 2019)
La convenzione con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam e la prova per testimoni di tale patto è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e segg. cod.civ., a condizione che non comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili, solo nell'ipotesi in cui essa sia volta a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, allo scopo di realizzare un fine ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento.