E' possibile che la parte nel cui esclusivo interesse fosse stata apposta la condizione, vi rinunzi unilateralmente, con ciò ponendo termine alla situazione di pendenza. Ciò può accadere non solo anteriormente all'avveramento o al mancato avveramento della condizione, ma, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, anche successivamente (Cass. Civ., Sez.II,
5692/12; Cass. Civ.,
11001/93). Nessuna efficienza possiede la condotta dell'altro contraente, che si trova in una situazione giuridica di mera soggezione, sull'operatività di tale rinunzia (Cass. Civ., Sez. II,
17059/11).
Dal punto di vista della
forma di tale rinunzia, sono stati espressi divergenti orientamenti. Si è deciso, in particolare, che anche nel caso in cui la condizione sia stata apposta ad un contratto traslativo di diritti reali su immobili,
la rinunzia ad avvalersi della condizione possa intervenire senza alcun vincolo formale (Cass. Civ.,
3965/84; Cass. Civ.,
3851/89)
nota1.
Non difettano decisioni in senso contrario (Cass. Civ.,
11816/92). Si veda, in particolare, Cass. Civ., Sez. II,
22662/2015 che ha statuito nel senso dell'indispensabilità dello scritto rispetto all'efficienza di una clausola apposta a contratto preliminare di vendita immobiliare.
Come è evidente,
il tema può essere valutato nel più vasto ambito della problematica del formalismo per relationem . Interessante è paragonare il primo orientamento, che propende per la libertà dell'espressione della volontà di rinunzia, aliena da particolari forme
nota2, rispetto all'opinione formatasi in materia di requisiti formali del contratto risolutorio di preliminare avente ad oggetto immobili. In quest'ultimo caso infatti, nonostante una consistenza logica del problema del tutto analoga, è prevalsa la contraria opinione
nota3 .
Note
nota1
E' di questo parere anche Smiroldo, Condizione unilaterale di vendita o di preliminare di vendita immobiliare collegata al rilascio della licenza edilizia, in Giur.it., I, 2,1976, p.576.A maggior ragione, secondo questa linea di pensiero, sarebbe priva di vincoli formali, dunque desumibile anche da fatti concludenti, la rinunzia alla condizione unilaterale apposta ad un contratto preliminare di vendita immobiliare (così Cass. Civ. Sez.II,
14938/08 ). E' infatti appena il caso di osservare come il contratto preliminare (ancorché avente ad oggetto diritti reali immobiliari) non sia di per sé dotato di effetti traslativi, se non mediatamente (art.
2932 cod.civ.).
top1nota2
Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.559.
top2nota3
In questo caso si avrebbe esercizio di un diritto potestativo o di un diritto di opzione, avente efficacia modificativa del contratto. Il relativo atto, sarebbe soggetto alla stessa forma prevista per il contratto cui si riferisce (Villani, Condizione unilaterale e vincolo contrattuale, in Riv.dir.civ., 1975, I, p.557 e Costantini, Appunti sulla condizione unilaterale, in Dir.giur., 1970, p.14).
top3Bibliografia
- COSTANTINI, Appunti sulla condizione unilaterale, Dir.giur., 1970
- SMIROLDO, Condizione unilaterale di vendita o di preliminare di vendita immobiliare collegata al rilascio della licenza edilizia, Giur. it., I,2, 1976
- VILLANI, Condizione unilaterale e vincolo contrattuale, Riv.dir.civ., I, 1975