Forma della conferma della disposizione testamentaria nulla



E' la conferma della disposizione testamentaria nulla, di cui all'art.590 cod.civ., atto a forma libera oppure, al contrario, si deve intendere vincolato quanto alle modalità di manifestazione?

Secondo una teorica, nonostante l'assenza in proposito di prescrizioni specifiche, la conferma sarebbe comunque assoggettata alla stessa disciplina formale dell'atto al quale si riferisce nota1. E' appena il caso di osservare che, così opinando, si finisce per accogliere la tesi dell'esistenza nel nostro ordinamento di un principio di collegamento formale, tale per cui, quando due atti sono legati da un certo vincolo, i requisiti di forma stabiliti dalla legge per un atto si comunicano anche a quello ad esso collegato nota2.

A queste osservazioni se ne può aggiungere un'ulteriore: l'art.590 cod.civ. prevede, accanto alla conferma espressa, anche una conferma tacita, risultante da condotte concludenti. Configurare la conferma espressa come negozio necessariamente formale condurrebbe automaticamente all'espunzione della conferma tacita dal novero degli atti negoziali, pena la contraddizione insanabile tra indispensabile adozione mediante forma vincolata di un atto negoziale nella sua modalità espressa e diretta, tuttavia surrogabile da un contegno concludente, come tale necessariamente sprovvisto di speciali requisiti formali nota3 .

Occorre piuttosto soffermarsi sul contenuto necessario della conferma: è necessario infatti che da essa si ritragga, in maniera chiara ed inequivoca, non soltanto la volontà di dare attuazione alla volontà del testatore, ma anche la conoscenza del vizio invalidante che affligge il negozio testamentario. L'attenzione si sposta dalla forma dell'atto di conferma al contenuto che lo stesso deve rappresentare. In giurisprudenza è stato deciso che se la conferma avviene mediante specifico atto formale, deve possedere i requisiti di cui all'art.1444 cod.civ. (vale a dire la menzione della causa di annullabilità e la dichiarazione dell'intento di operare la convalida (Cass. Civ. Sez. II, 1545/74 ).

Note

nota1

Tale è l'opinione prevalente in dottrina: cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.501; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.258. Il nodo appare sostanzialmente analogo a quello che si pone in materia di forma della convalida (art.1444 cod.civ. ), che conosce una modalità espressa ed una tacita, altrettanto concretantesi in un informale contegno concludente.
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nota2

Il problema è tuttavia proprio l'individuazione di questo vincolo: come descrivere il collegamento che vale ad introdurre la comunicazione dei requisiti formali? Rileva forse ogni specie di collegamento tra due atti negoziali, oppure soltanto un collegamento di tipo funzionale? Risposta ardua, se non impossibile, alla stregua non tanto di un vuoto normativo, quanto in presenza di specifiche norme, che istituiscono il principio del collegamento formale in casi specifici (procura, ratifica, contratto preliminare), al di fuori dei quali è assolutamente lecito dubitare che possa interpretativamente desumersi l'indispensabilità della comunicazione di requisiti formali da un atto ad un altro, seppure avvinto al primo da un qualche legame.
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nota3

Ritiene invece pienamente configurabile una conferma espressa (connotata dai requisiti formali dell'atto che intende sanare) accanto ad una conferma tacita operante per facta concludentia Palazzo, Le successioni, vol.II, Milano, 2000, p.938. E' invece preferibile ritenere che la conferma espressa non costituisca un atto a forma vincolata (Caprioli, La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, Napoli, 1984, p.264), ma che la forma scritta possa essere richiesta solo ai fini della trascrizione (così Gazzoni, L'attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974, p.287; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.64).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CAPRIOLI, La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, Napoli, 1984
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GAZZONI, L'attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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