La
forma della dichiarazione di rilascio dei beni ereditari è disciplinata dall'
art.507 cod.civ., che compie un rinvio all'
art.498 cod.civ., dettato in tema di liquidazione concorsuale.
La dichiarazione, atto indispensabilmente formale, deve essere fatta alternativamente per atto pubblico notarile, per scrittura privata autenticata, con verbale redatto dal cancelliere del luogo dell'apertura della successione
nota1 .
La dichiarazione di rilascio viene inoltre assoggettata a
notevoli oneri pubblicitari. Essa deve essere
iscritta nel registro delle successioni,
annotata in margine alla trascrizione dell'accettazione beneficiata prescritta dal II comma dell'art.
484 cod.civ., infine
trascritta presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (in quanto soggetti a tale formalità). Le prime due formalità possiedono
efficacia notiziale, mentre la trascrizione
ha natura costitutiva relativamente al vincolo di indisponibilità dei beni. Ne seguirebbe l'inopponibilità ai creditori ed ai legatari degli atti di disposizione effettuati successivamente al compimento di essa, salvo ovviamente il principio di cui all'
art.1153 cod.civ. per i beni mobili non registrati
nota2 .
Note
nota1
Considerano la dichiarazione di rilascio dei beni ereditari un atto negoziale necessariamente formale Capozzi, Successioni e donazioni, 1983, vol.I, p.195 e Azzariti, L'accettazione dell'eredità, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.V, Torino, 1982, p.134; altra parte della dottrina (Lorefice, L'accettazione con beneficio di inventario, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.301) sostiene, invece, che si tratti in generale di un atto non formale ( rectius a forma libera), ma che richiede la forma scritta ad substantiam laddove abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati: ciò o per effetto dell'applicazione dell'art.1350 nn. 2 e
5 cod.civ. (in questo senso Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.399) o in quanto richiesta indirettamente dall'
art.2657 cod.civ.(così Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.497).
top1nota2
Così Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico, diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.364 e Grosso e Burdese, op.cit., p.499.
top2Bibliografia
- AZZARITI, L'accettazione dell'eredità, Torino, Trattato di dir.priv.dir.da Rescigno, I, 1982
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- LOREFICE, L'accettazione con beneficio di inventario, Padova, Successioni e donazioni, 1994
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981