Forma ad substantiam dei patti di famiglia



Il patto di famiglia deve essere stipulato, a pena di nullità, per atto pubblico. L'art. 768 ter cod.civ. impone dunque un ben preciso formalismo ad substantiam che invero, lungi dal dirimere tutti i dubbi, pone un interrogativo cospicuo. Poichè infatti la negoziazione in parola non può non possedere natura liberale, ci si può legittimamente domandare se, al di là del silenzio sul punto serbato dal legislatore, sia indispensabile la presenza dei testimoni. Prima facie una risposta negativa parrebbe scaturire dal modo di disporre dell'articolo qui in esame, che menziona soltanto la necessità della forma dell'atto pubblico. Tuttavia è da rimarcare come non si diano liberalità dirette non presidiate dalla indispensabile presenza dei testi nota1. Ciò è imposto dall'art. 48 l.n. che viene ad integrare il disposto dell'art. 782 cod.civ. , significativamente muto sul punto. In altri termini non si può desumere dal semplice difetto di riferimento ai testimoni la non indispensabilità dell'assistenza dei medesimi, come tale imposta dalla legge notarile in relazione alla diretta natura liberale dell'attribuzione insita nel patto di famiglia nota2.

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Note

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Secondo un'opinione la mancata previsione dell'assistenza dei testimoni potrebbe condurre alla costruzione del patto di famiglia in chiave di liberalità non donativa, connessa ad un negozio con natura divisionale (Friedmann, Prime osservazioni in tema di patto di famiglia, in Federnotizie, marzo 2006, p.62). Al di là della condivisione di una siffatta impostazione dal punto di vista del profilo causale indubbiamente composito e complesso della negoziazione in esame, non si può tuttavia non evidenziarne la natura attributiva diretta, ciò che non può negarne la portata donativa. E' ben vero che, tenuto conto del modo di disporre dell'art. 809 cod.civ., potrebbe anche configurarsi, a fianco della donazione e delle liberalità indirette, un tertium genus tipico di attribuzione a titolo liberale, consistente per l'appunto nel patto di famiglia.
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nota2

Se ne è inferita quantomeno l'opportunità dell'intervento in atto dei testimoni: cfr. Lupetti, Patti di famiglia, note a prima lettura, inCNN, 14 febbraio 2006.
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Bibliografia

  • LUPETTI, Patti di famiglia: note a prima lettura, CNN 14 febbraio 2006

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