Ammissibilità della c.d. causa fiduciae



Il quesito fondamentale che si pone a proposito del negozio fiduciario è se sia possibile parlare di una causa fiduciae intesa come causa tipica nota1, diversa da quella dell'atto i cui effetti sono corretti dalla pattuizione obbligatoria inter partes : se cioè la fiducia possa essere di per sé posta a fondamento, quale causa, di un effetto traslativo quale il trasferimento della proprietà.

Da questo punto di vista è opportuno rammentare che le cause afferenti ai vari tipi di negozi giuridici (vendita, permuta, donazione, etc.) vengono tradizionalmente ricondotte a tre generi: la causa solvendi, la causa donandi, la causa credendi nota2.

Con la prima locuzione si evoca l'adempimento di un'obbligazione al quale, stante il principio consensualistico che informa il nostro ordinamento, può essere assimilata l'attribuzione traslativa propria di contratti come la vendita e la permuta. Possono essere ricondotti all'ipotesi in esame anche i casi di c.d. pagamento traslativo.

Con la seconda ci si riferisce agli atti connotati dall'intento liberale (donazione).

Con l'ultima si evocano i contratti che hanno quale causa il credito e le garanzie che lo assistono (si pensi al mutuo, ove la proprietà delle cose fungibili viene trasferita al fine di consentirne la fruizione, connotandosi la controprestazione come obbligazione restitutoria).

In che cosa consisterebbe in definitiva la causa fiduciae ? Essa varrebbe a distinguere il trasferimento di un bene con un vincolo di destinazione consistente o nel ritrasferimento di esso trascorso un certo periodo di tempo o verificatisi determinati eventi o nella destinazione ed impiego di tale bene per un fine determinato (es.: la cura e l'assistenza degli anziani), il che evoca tematiche quali l'ammissibilità delle fondazioni fiduciarie.

A questo proposito pare tuttavia più opportuno fare riferimento non tanto alla nozione di causa, quanto a quella di motivo.

La c.d. causa fiduciae non appare corrispondere alla «causa» dell'atto con il quale viene operato il trasferimento del diritto, bensì al «motivo» di esso. Del resto si pensi che neppure il negozio indiretto, del quale quello fiduciario costituisce una specie, può dirsi connotato da una causa specifica in quanto tale.

Si può anche osservare che la causa è l'oggettivizzazione del motivo che, cristallizzato, viene a svolgere una funzione immanente nell'atto e perciò rilevante non solo tra le parti ma anche per i terzi. Come si atteggia in concreto il negozio fiduciario? Esso si sostanzia nell'utilizzo di uno schema negoziale tipico (es.:una compravendita), palese a tutti e un accordo accessorio, stipulato tra le parti e non nella medesima contestualità documentale, inteso a correggere gli effetti del primo atto, la cui efficacia tuttavia è voluta. Non si può immaginare che la parti stipulino una vendita immobiliare e che, nello stesso documento inseriscano la pattuizione in base alla quale il bene debba essere retrocesso all'alienante dopo un certo termine verificatasi una determinata situazione. Solitamente accade che all'atto, il quale si palesa come una vendita pura e semplice, si affianchi coevamente, ma non nel medesimo contesto documentale, un accordo tra le parti diretto a correggere gli effetti dell'attribuzione. Detto accordo non tanto deve ritenersi occulto ed inteso a porre nel nulla gli effetti della stipulazione (diversamente ricadendosi nella figura della simulazione) quanto semplicemente riservato ed inteso a disciplinare in positivo la pattuizione nota3.

Quando le parti vogliono che i motivi che ne animano le condotte giuridiche si sostanzino in causa dell'atto non hanno che da conferire ad essi questa rilevanza nota4 : se voglio recuperare la proprietà del bene ponendo in essere un atto che mi conferisca questa possibilità in modo rilevante per i terzi non ho che da stipulare una vendita con patto di riscatto. Se Tizio desidera destinare parte delle proprie sostanze alla cura delle persone anziane non deve far altro se non stipulare un atto di fondazione. Nel negozio fiduciario invece la clausola fiduciaria si pone come patto aggiunto ed ulteriore (ma non di segno contrario) che vale a correggere gli effetti dell'atto stipulato: effetti che, per questo motivo, vengono qualificati come eccedenti rispetto allo scopo delle parti. A ben vedere non tanto dovrebbe parlarsi di negozio fiduciario quanto di procedimento fiduciario nel quale sono coinvolti l'atto di trasferimento del diritto (dotato di una propria causa) e la susseguente clausola in forza della quale vengono corretti in senso restrittivo gli effetti della prima stipulazione nota5 .

In definitiva, la causa fiduciaria altro non è se non il motivo per il quale viene effettuata l'investitura del soggetto attributario del diritto e il motivo, proprio perché tale, non potrebbe assurgere per i terzi a causa nota6. La riconducibilità della fiducia all'ambito dei motivi determina l'applicabilità di regole quali gli artt. 1344 e 1345 cod.civ.: la conseguente invalidità si trasmetterebbe all'intero procedimento fiduciario.

Questo esito ermeneutico pare rinvenire una conferma anche nella più recente giurisprudenza, sia pure di merito. E' stato infatti deciso nel senso che il rapporto tra fiduciante e società fiduciaria debba essere inquadrato nell'ambito del mandato privo di poteri rappresentativi (Trib. Modena, 14 febbraio 2009). Ne segue che le eventuali azioni intese a far valere i vizi del contratto intercorso con il terzo possono essere fatti valere soltanto dal fiduciario, parte contrattuale e non dal fiduciante, se si eccettua l'azione intesa a far valere i diritti di credito ai sensi del II comma dell'art. 1705 cod.civ.. La legge 23 novembre 1939 n. 1966 non potrebbe inoltre essere interpretata nella direzione di contenere una disciplina specifica del negozio fiduciario (Tribunale Lecce, 18 marzo 2008). Tutto ciò sembra porsi in contrasto con l'eventuale riconoscimento oggettivo di una causa fiduciaria, come tale ostensibile ai terzi.

Note

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Sostenevano questa tesi Grassetti , Del negozio fiduciario e dell'ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir. comm., 1936, I, p.358 e De Martini, Negozio fiduciario, negozio indiretto e negozio simulato, in Giur. compl. Cass. Civ., 1946, II, 1,705, a giudizio dei quali la causa fiduciae si presenterebbe come causa unica del negozio, tipizzata socialmente e perciò atipica. Questa tesi ha però suscitato le critiche di quanti hanno rilevato che ammettendo la tipicità della causa fiduciae si riconoscerebbe validità a fattispecie negoziali costitutive di diritti reali radicalmente diversi per natura e fisionomia dai correlativi diritti legislativamente previsti, con la conseguenza di urtare contro il principio del numerus clausus dei diritti reali (Pugliatti, Fiducia e rappresentanza indiretta, in Diritto civile. Saggi, Milano, 1951, p.332). Questo scoglio verrebbe invece evitato laddove la fiducia trovasse fondamento in un motivo o in negozio obbligatorio collegato, perché il fiduciario acquisterebbe comunque un diritto pieno ed illimitato in forza di un negozio causalmente tipizzato, trovando il vincolo fiduciario fonte esterna ed autonoma.
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nota2

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.267.
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nota3

Ciò peraltro non deve far pensare che ci si trovi dinanzi a due negozi di cui quello traslativo sarebbe astratto e troverebbe la propria causa (esterna) nel secondo (come sostenuto da Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1960, p.324): questa ricostruzione infatti sarebbe ammissibile solo in un tipo di ordinamento, come quello tedesco, che accoglie il concetto di causa astratta ma che non è certo conforme con il modello accolto dal nostro legislatore (così Carnevali, voce Negozio giuridico. Negozio fiduciario, in Enc.giur.Treccani, vol.XX, 1990, p.3).
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nota4

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.181.
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nota5

Così Barbero, cit., p.266.
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nota6

Conformi Santoro-Passarelli, cit., p.181; Cariota-Ferrara, I negozi fiduciari, Padova, 1933, p.13 e Nitti, voce Negozio Fiduciario, in N.sso Dig.it., vol.XI, 1965, p.208.
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Bibliografia

  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • CARIOTA-FERRARA, I negozi fiduciari, Padova, 1933
  • CARNEVALI, Negozio giuridico.Negozio fiduciario, Enc. giur. Treccani, XX, 1990
  • DE MARTINI, Negozio fiduciario, negozio indiretto e negozio simulato, Giur. compl. Cass. Civ., II, 1946
  • GRASSETTI, Del negozio fiduciario e dell'ammissibilità del nostro ordinamento giuridico, Riv.dir. comm., I, 1936
  • NITTI, Negozio fiduciario, N.sso dig. it , XI, 1965
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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