Forma dell'accettazione beneficiata



L'accettazione con beneficio di inventario è un atto qualificato da uno specifico formalismo ad substantiam. L'art. 484 cod. civ. infatti prescrive indispensabilmente che essa sia compiuta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. L'accettazione per atto notarile è ricevuta dall'ufficiale rogante senza che vi sia bisogno, ai sensi dell'art. 47 l.n. (neppure nel tempo precedente le modificazioni introdotte per effetto della Legge 246/2005) dell'assistenza dei testimoni. Non vi sarà conseguentemente neppure bisogno che si faccia menzione della relativa rinunzia da parte del o dei comparenti nota1 .

Mentre qualsiasi notaio sul territorio nazionale può stipulare l'atto di rinunzia, quando invece questa sia perfezionata per il tramite di un cancelliere, la competenza di costui si radica in relazione al circondario del tribunale del luogo di apertura della successione nota2. Che cosa dire della dichiarazione di accettazione ricevuta da organo funzionalmente incompetente? E' stato assai singolarmente deciso, relativamente alla dichiarazione ricevuta dal pretore anzichè dal cancelliere, che soltanto l'atto di accettazione rimarrebbe valido, caducandosi la parte relativa al beneficio (Cass. Civ. Sez. II, 4780/88) nota3 .

La dichiarazione di accettazione, preceduta o seguita dall'inventario, è inoltre sottoposta ad uno speciale regime di pubblicità-notizia (inserzione nel registro delle successioni, trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari)nota4.

Note

nota1

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 261.
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nota2

In questo senso Lorefice, L'accettazione con beneficio di inventario, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.275. Qualora l'apertura della successione avesse avuto luogo all'estero, si considererà valida la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa al console italiano che svolge funzioni notarili nel territorio di competenza (Brama, Accettazione con beneficio d'inventario, Milano, 1998, p. 41).
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nota3

Contra Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico e pratico cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 260, il quale ritiene che non possa ritenersi valida la sola accettazione pura e semplice, non essendo ipotizzabile la conversione del negozio. Non è infatti dato presumere che se l'accettante avesse conosciuto la causa di nullità avrebbe egualmente voluto accettare puramente e semplicemente, dovendosi piuttosto ipotizzare il contrario.
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nota4

E' opinione prevalente (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.191; Prestipino, op.cit., p. 260; Brama, op.cit ., p.44; Ravazzoni, voce Beneficio d'inventario , in Enc.giur.Treccani, p.2) che siffatti adempimenti pubblicitari non abbiano alcuna funzione costitutiva. Ne segue che il mancato adempimento dell'onere della pubblicità non determina né l'inefficacia della dichiarazione, né la decadenza dal beneficio, impedendo piuttosto che l'erede possa dar luogo alla liquidazione individuale o concorsuale del patrimonio ereditario. A tal fine si richiede infatti espressamente il decorso di un mese dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione o dall'annotazione della data di compimento dell'inventario. Anche la trascrizione prevista svolge perciò la funzione di rendere noto ai creditori ereditari ed ai legatari la limitazione della responsabilità assunta dall'erede beneficiato. Essa dunque produce effetti diversi rispetto a quelli indicati dall'art. 2648 cod. civ. , tanto è vero che la medesima deve sempre essere eseguita anche se l'eredità non comprende beni immobili. Secondo alcuni (Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 305) quando vi siano beni immobili nell'asse ereditario ed il luogo dell'aperta successione coincida con quello in cui gli stessi sono ubicati, tale trascrizione varrebbe anche per gli effetti previsti dall'art. 2648 cod. civ. in relazione agli acquisti mortis causa. Riconosciuta la differenza effettuale delle due trascrizioni in parola è tuttavia preferibile concludere che, ogniqualvolta l'eredità accettata comprenda anche beni immobili (o mobili registrati) sia necessario procedere ad una seconda trascrizione per gli effetti di cui agli artt. 2648 e 2685 cod. civ.. Ciò a maggior ragione quando si consideri che dall'accettazione beneficiata in sé non risulta quali immobili ereditari siano stati acquistati dall'accettante: in questo senso Grosso-Burdese, op.cit., p.266.
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Bibliografia

  • BRAMA, Accettazione con beneficio d'inventario, Milano, 1998
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • LOREFICE, L'accettazione con beneficio di inventario, Padova, Successioni e donazioni, 1994
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • RAVAZZONI, Beneficio d'inventario, Enc.giur.Treccani, 1988

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