Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali. Forma del relativo negozio. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 11226 del 28 aprile 2021)

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell'art. 1376 cod.civ. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie veniva in considerazione il patto intercorrente tra fiduciario e fiduciarie in relazione alla interposizione nella intestazione di partecipazioni sociali. Contratto che, secondo l'opinione della S.C., non è contrassegnato da alcun formalismo. Va sottolineato come già la Cassazione avesse deciso (Cass. Civ. Sez. I, 9139/2020) analogamente, pure in un caso in cui nel patrimonio della società si rinvenivano diritti reali immobiliari. Nel senso del superamento della indispensabilità dello scritto, cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 1604/2021. Da osservare come la forma dello scritto per la cessione delle quote di società sia prevista unicamente per dar corso alla pubblicità presso il registro delle imprese, non pertanto ad substantiam actus, nè ad probationem.

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