L.311/2004. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2005)

ART.1 (omissis)
346. [Locazioni:registrazioni contratti]. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

Commento

La ragion fiscale viene a stravolgere la coerenza e la logica civilistica. L'omissione della formalità della registrazione è causa di nullità. Singolare il fatto che un contratto possa nascere valido e, successivamente, diventare nullo. Non sarebbe stato piuttosto il caso di scomodare la categoria dell'inefficacia altre volte evocata con qualche successo?

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