L'azione revocatoria ordinaria



L'art. 2901 cod.civ. prevede il rimedio generale dell'azione revocatoria. Se Tizio è creditore di Caio egli ha, con tutta evidenza, interesse a che quest'ultimo conservi una capienza patrimoniale idonea a garantire il pagamento del debito. Che cosa dire degli atti con i quali il debitore venga a diminuire il proprio patrimonio ovvero di quelli che convertano elementi dell'attivo costituiti da cespiti ben in vista e disponibili per eventuali azioni esecutive (diritti relativi ad immobili, beni mobili registrati, titoli azionari, etc.) in denaro o altri beni possano facilmente essere sottratti all'esecuzione?

E' chiaro che non è praticabile la via di un indiscriminato divieto per il debitore di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio, pena un'inaccettabile diminuzione della libertà negoziale. Una cosa tuttavia è vendere un box o stipulare un mutuo per ristrutturare la propria abitazione, un'altra provvedere all'alienazione sistematica, anche se a titolo oneroso e per un prezzo corrispondente al valore di mercato del proprio patrimonio immobiliare fino al punto da mettere in pericolo il soddisfacimento dei propri creditori. Si badi al fatto che, nell'ipotesi di vendita al giusto prezzo, non viene in considerazione un atto di diminuzione della consistenza del patrimonio dell'alienante. La pericolosità di esso discende dalla eventuale agevole occultabilità nota1 del corrispettivo in denaro (il quale, se non pagato, potrebbe ben essere soggetto a pignoramento presso terzi, senza che per ciò si escluda la proponibilità del rimedio in esame: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20595/2015) a fronte del trasferimento di un bene che, nel tempo in cui era nel patrimonio del debitore, costituiva comunque un cespite facilmente aggredibile con azioni esecutive.

Ebbene: il rimedio che la legge ha predisposto in questi casi è quello di dare azione nota2 al creditore affinchè sia dichiarato inefficace nei propri confronti, dunque inidoneo a deprivare il patrimonio del debitore, l'atto che presenti determinate caratteristiche.

Vengono a tal proposito in considerazione i seguenti requisiti:

a) la negoziazione deve essere qualificabile come atto di disposizione nota3, vale a dire un atto modificativo della situazione patrimoniale del debitore nel senso più sopra riferito (diminuzione senza corrispettivo: es. donazione ovvero alienazione di cespiti "alla luce del sole") nota4;

b) l'atto deve cagionare una diminuzione del patrimonio del debitore tale da far assumere ad esso una consistenza insufficiente a consentire l'adempimento di tutte le obbligazioni, il pagamento di tutti i debiti (c.d. eventus damni).

c) il tutto non basta ancora: occorre avere riguardo anche alla persona che contratta con il debitore (l'acquirente, il donatario, il permutante, il creditore nella datio in solutum, etc.). Infatti non sarebbe conforme ai principi generali in tema di tutela dell'affidamento dichiarare l'inefficacia dell'atto solo dopo avere accertata la sussistenza dei precitati requisiti oggettivi.

E' per questo motivo che la legge richiede anche la conoscenza da parte dell'altro contraente del pregiudizio che l'atto è idoneo a recare alle ragioni dei creditori (c.d. consilium fraudis).

Questi presupposti verranno sottoposti a specifica disamina, come pure le questioni che si pongono in relazione ad alcune negoziazioni.
Tra queste giova rilevare la speciale rilevanza delle donazioni e gli atti che istituiscano vincoli di destinazione o quelli con i quali si istituisca un trust (la cui causa è certamente liberale o quantomeno gratuita: cfr Tribunale di Siena, 22 maggio 2015). Infatti a tal riguardo è intervenuto l'art. 12 del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con legge 6 agosto 2015 n.132, che ha introdotto l'art. 2929-bis cod.civ., successivamente novellato per effetto del d.l. 59/2016 conv. dalla legge 119/2016 a far tempo dal 3 luglio 2016. Ai sensi della detta disposizione il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, che sia stato compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, ha la possibilità di procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia di tale atto.
Ciò a condizione che abbia a trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. Questo significa che viene ad essere sottoposto a pignoramento un bene che più non è di proprietà del debitore. Tale pignoramento è eccezionalmente efficace sol che sussistano i presupposti citati. Non baste: fa seguito la disposizione affermando che essa trova applicazione "anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa." A parte l'infelice definizione di "creditore anteriore" per tale intendendosi colui che ha concesso credito al disponente in un tempo successivo all'atto di disposizione, l'eccezione ai principi generali diviene ancora più preoccupantemente stridente (per una peculiare interpretazione dell'aspetto cronologico di applicabilità della norma, cfr. Tribunale di Ferrara, 10 novembre 2015).

Giova osservare come non rappresenti condizione di procedibilità dell'azione in parola il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (Cass. Civ. Sez. II, 25855/2021).

Note

nota1

Si vedano Vassalli, Sulla revoca della vendita a giusto prezzo, in Giur. comm., I, 1974, p.289 e ss.; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.500.
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nota2

In dottrina vi è chi preferisce parlare di diritto potestativo ad esercizio processuale. Così Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.437.
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nota3

Tra gli altri, Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.652.
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nota4

Restano esclusi dall'azione revocatoria i c.d. "atti dovuti" in quanto "non dispositivi, ma espressione di una legale necessità". Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.131.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • VASSALLI, Sulla revoca della vendita a giusto prezzo, Giur.comm., I, 1974

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