Il contratto di locazione, allo stesso modo di altri contratti connotati da uno svolgimento diacronico (in cui cioè le prestazioni sono suscettibili di essere considerate come non integralmente eseguite), è suscettibile di cessione (art.
1406 cod.civ.).
Essa ha luogo quando il conduttore, con il consenso del locatore, sostituisce a sé un altro soggetto nel rapporto scaturente dal contratto di locazione.
Ne segue il trasferimento dei diritti e degli obblighi in capo al cessionario (con particolare riferimento al godimento del bene, passando la materiale detenzione della cosa locata dal cedente al cessionario), permanendo immutati gli elementi oggettivi del contratto
nota1 .
Di particolare importanza è la distinzione tra cessione del contratto di locazione e sublocazione: nella prima si verifica la semplice sostituzione di un soggetto ad un altro nell'ambito dello stesso contratto, nella seconda viene costituito, accanto al contratto di locazione originario, un nuovo rapporto di carattere derivato
nota2 .
L'art. 1594 cod.civ. dispone da un lato che il conduttore, salvo il patto contrario, ha la facoltà di sublocare la cosa locatagli, dall'altro che invece la cessione del contratto non può intervenire se non con il consenso del locatore (in tal modo confermando la vigenza della regola generale di cui all'art.
1406 cod.civ. nonché la struttura trilatere dell'accordo di cessione).
Per il resto la cessione del contratto di locazione si può reputare assoggettata, come tale, alle norme dettate in materia di cessione del contratto in generale (artt.
1407 e ss. cod.civ.)
nota3 .
Speciali regole valgono per la cessione del contratto o per la sublocazione in materia di immobili urbani destinati ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo (cfr. art.
2 e
36 della legge 27 luglio 1978 n.392) che vengono a derogare la disciplina posta dall'art.
1594 cod.civ..
Un caso di cessione
ex lege del contratto di locazione può inoltre essere individuata
nella regola in base alla quale la alienazione dell'immobile locato non fa venir meno, entro certi limiti, la locazione in corso (art.
1599 cod.civ.:
emptio non tollit locatum).
Note
nota1
Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.326.
top1nota2
Così Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, t.2, p.45.
top2nota3
Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.337.
top3Bibliografia
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
Prassi collegate
- Studio n. 2-2011/E, Vincoli opponibili nelle procedure esecutive: la locazione di immobili