Il
comma 57 dell'art.
1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede una specifica disciplina dell'invalidità del contratto di convivenza.
Prevede infatti la norma citata che esso sia affetto da
nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36 (che definisce la nozione di «conviventi di fatto» come del legame che si instaura tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
che non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile);
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo
88 del codice civile (vale a dire il c.d.
impedimentum criminis).
Stabilisce il
comma 58 della
norma che gli
effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.