La prelazione nelle locazioni di immobili ad uso abitativo (art.3 l.431/98)



La L. 431 del 1998, intervenuta in materia di locazione ad uso abitativo (esclusi gli immobili per uso turistico, quelli di edilizia residenziale pubblica e di quelli di interesse pubblico o storico), ha previsto un'ipotesi specifica di attribuzione al conduttore del diritto di prelazione. Esso è previsto nell'ipotesi in cui il locatore, alla prima scadenza contrattuale, volendo evitare il rinnovo del vincolo, comunicasse una delle specifiche motivazioni previste dall'art. 3 L. 431/1998), vale a dire quando costui intendesse vendere l'immobile a terzi e non avesse la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è infatti riconosciuto, ai sensi della lettera g) della norma, il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della L. 27 luglio 1978, n. 392. L'espresso richiamo a queste norme manifesta come il diritto di prelazione possieda caratteri "reali", opponibili ai terzi e sia dotato di retratto.
Due sono le condizioni per l'attribuzione del diritto di prelazione:
– la vendita deve intervenire alla prima scadenza contrattuale;
– il locatore non deve avere altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione.
Questa speciale disciplina non è stata reputata applicabile al caso del coniuge assegnatario della casa familiare (cfr. [Cass. civile, sez. II del 2023 numero 12305 (09/05/2023)|Cass. Civ. Sez. II, ord. 12305/2023]]).

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