Mandato a donare



Ai sensi del I° comma dell'art. 778 cod.civ. è nullo il mandato con il quale si attribuisce ad altri la facoltà di determinare l'oggetto della donazione.

Il titolo della norma fa menzione del mandato a donare, ma più propriamente l'incarico previsto dalla norma è riferito alla individuazione da parte del mandatario del soggetto beneficiario della liberalità. Si tratta dunque di un fenomeno conducibile all'arbitraggio, vale a dire in qualche misura alla determinazione di elementi del contratto (art. 1349 cod.civ. )nota1. La norma è stata tuttavia reputata inapplicabile al trust discrezionale autodichiarato "post mortem" (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 5073/2023).

La nullità prevista dalla norma deve essere posta in relazione all'incompatibilità tra animo liberale e determinazione del beneficiato ad opera di un soggetto diverso dal donante. Ciò si risolverebbe in un'inammissibile rinvio ad una volontà esterna relativamente ad un elemento essenziale che ha a che fare con la struttura causale stessa della donazione. Il notaio che ricevesse l'atto con il quale fosse conferito al mandatario il compito di determinare l'oggetto della donazione, nullo per i già riferiti motivi, sarebbe assoggettabile alle sanzioni di cui all'art. 28 l.n. (Cass.Civ. Sez. III 10256/90). Nè potrebbe invocarsi, in difetto di elementi testuali di collegamento interni all'atto, l'assenza di analogo divieto in ordinamenti di Paesi stranieri (Cass. Civ., Sez. II, 6016/2019).

Il rigore dei principi esposti si attenua tutte le volte in cui il donante assegna al mandatario criteri soggettivi (in riferimento cioè alle qualità o ad un ambito specifico di persone) o oggettivi (in relazione cioè all'indicazione delle caratteristiche o del valore dei beni) in forza dei quali operare la determinazionenota2 . Così il II° comma dell'art.778 cod.civ. contempla la validità della donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso . Ai sensi del III° comma della norma si può considerare egualmente valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

L'art. 778 cod.civ., come detto, si occupa più che altro del presupposto sulla cui scorta successivamente portare a termine l'incarico consistente nella vera e propria donazione. Infatti, l'individuazione del donatario e di quanto oggetto della liberalità non è altro se non l'antecedente logico dell'atto di donazione. A questo proposito è possibile configurare sia la fattispecie rappresentativa diretta (vale a dire un atto di donazione compiuto dal mandatario in nome e per conto del donante mandante) sia quella indiretta (cioè la donazione effettuata dal mandatario nomine proprio, tuttavia per conto del mandante) nota3 . Nella prima ipotesi al mandato si cumula l'attribuzione di poteri rappresentativi che è riconducibile alla procura: ne segue il necessario conferimento con la forma dell'atto pubblico a pena di nullità (art. 1392 cod.civ.). Si estrinseca a questo riguardo la regola del collegamento formale dettata in tema di procura (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. 5488/2022). Nel secondo caso, pur essendo in genere gli interpreti orientati nel senso della pari indispensabilità del formalismo nota4, riesce difficile dare a questa conclusione una giustificazione logica coerente. A ben vedere si tratta dello stesso problema relativo alla forma del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili nota5.

Quali sono le conseguenze del mancato rispetto da parte del mandatario delle indicazioni ricevute dal mandante (si pensi alla indicazione di una persona estranea al novero di quelle tra le quali compiere la scelta del donatario)? Secondo l'opinione preferibile la scelta sarà nullanota6.

Dubbi si pongono circa l'applicabilità dei riferiti principi alle liberalità indirette ed al negotium mixtum cum donatione. La giurisprudenza ha risolto negativamente il problema sulla scorta di un'interpretazione restrittiva dell'art. 809 cod.civ. (Cass.Civ.12181/92).

Note

nota1

Biondi, Le donazioni, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, 1961, p.143 e Palazzo, Le donazioni, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1991, p.170.
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nota2

Scognamiglio, La capacità di disporre per donazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p.271.
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nota3

Carnevali, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, p.443.
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nota4

Luminoso, Mandato, commissione e spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1984, p.333 e Biondi, cit., p.137.
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nota5

Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.806.
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nota6

In questo senso Rescigno, Persona e comunità. Saggi di diritto privato, Bologna, 1966, p.464.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • CARNEVALI, Commentario Cendon, II, 1997
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • PALAZZO, Delle donazioni, Comm.cod.civ. a cura di Schlesinger, 1991
  • RESCIGNO, Persona e comunità. Saggi di diritto privato, Bologna, 1966
  • SCOGNAMIGLIO, La capacità di ricevere per testamento, Padova, Successioni e donazioni, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 37-2016/A, Russia, procure, forma della procura a donare
  • Quesito n. 22-2015/A, Russia – volontaria giurisdizione: acquisto di immobili da parte di minori
  • Quesito n. 238-2014/A, Spagna – procure: forma della procura a donare e formalità della traduzione eseguita dal notaio
  • Quesito n. 100-2014/A, Australia (Western Australia) – procure: procura a donare senza le generalità dei testimoni
  • Quesito n. 110-2014/A, Argentina – procure: procura a donare senza testimoni e legalizaciones
  • Quesito n. 19-2014/A, USA – regime patrimoniale: prevalente localizzazione della vita matrimoniale

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