Nullità della vendita per mancanza della cosa futura



Ai sensi del II comma dell'art. 1472 cod.civ., qualora non emerga che le parti della vendita abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita ( emptio rei speratae ) è nulla se la cosa non viene ad esistenza.

Pur nella chiarezza della formulazione normativa, la quale testualmente fa riferimento al più grave dei vizi invalidanti, v'è in dottrina chi ha espresso dubbi in merito ad una nullità, che sarebbe qualificabile, in maniera del tutto anomala, come sopravvenuta nota1.

Si osserva, a questo proposito, che la nullità viene prevista dall'ordinamento in relazione a vizi dell'atto negoziale di gravità tale da importare una radicale ed originaria inettitudine alla produzione di effetti giuridici. Nella vendita di cosa futura ( rei speratae ) il contratto non potrebbe dirsi invalido nel tempo della sua stipulazione. Il vizio emergerebbe successivamente, quando cioè, non venendo ad esistenza il bene, si paleserebbe l'inutilità dell'intero congegno negoziale. E' per questo motivo che, a parere della dottrina maggioritaria, si dovrebbe parlare non già di nullità, bensì di risoluzione, rimedio tipicamente attinente alle anomalie funzionali del sinallagma nota2 .

L'opinione, ancorchè autorevolmente sostenuta, deve essere respinta con decisione. Essa si risolve da un lato nella riproposizione della tesi degli effetti meramente obbligatori della vendita di cosa futura nota3 (poiché in questo modo si potrebbe parlare di un'obbligazione in senso tecnico in capo al venditore, il cui inadempimento renderebbe praticabile il rimedio della risoluzione), dall'altro nella mancata comprensione dell'essenza della vendita di cosa futura nelle due varianti della emptio spei e della emptio rei speratae. Se la differenza tra le due specie è identificabile nel modo di concepire la sostanza economica dell'oggetto del contratto nella cornice del principio di equivalenza della prestazioni (ciò che ha comunque un indubbio riflesso anche sull'elemento causale), non si può che apprezzare il riferimento dell'art. 1472 cod.civ. alla nullità (della sola emptio rei speratae ) per quello che realmente è: la comminatoria della più grave specie di invalidità a cagione di un vizio che può essere qualificabile come mancanza dell'oggetto ed anche, parallelamente, della causa nota4.

Né giova, in senso contrario, il rilievo dell'anomalia consistente nella assunta natura sopravvenuta della nullità. Ciò non costituisce altro se non la conseguenza logica della natura dell'oggetto della stipulazione. Trattandosi di una cosa futura, la cui esistenza non è attuale rispetto al perfezionamento del contratto, parimenti successiva è la valutazione della difettosità di tale elemento. Una volta accertata la mancanza dell'oggetto, la nullità non può che essere riportata al momento originario della conclusione del contratto, il quale dovrà conseguentemente essere reputato nullo ab initio.

Non si tratta dunque di nullità sopravvenuta, bensì di nullità originaria il cui accertamento può intervenire soltanto successivamente.

E' possibile, da ultimo, introdurre un ulteriore argomento a favore dell'opinione che qui si sostiene. Se le parti avessero inteso dedurre primariamente la produzione del bene quale oggetto di un'obbligazione e non quale risultato obiettivo di una attribuzione traslativa, non tanto dovrebbe parlarsi di vendita (di cosa futura), quanto di appalto. Le cose dette non conducono tuttavia a negare la possibilità di poter fondatamente prospettare la risolubilità della vendita per inadempimento. Il fatto che la produzione del bene non sia l'oggetto di un obbligazione di tipo primario, a fronte cioè della quale porre l'ulteriore obbligazione di corrispondere il prezzo, non esclude che la condotta del venditore non possa essere dedotta quale contenuto di un' obbligazione secondaria (paragonabile a quella di effettuare la consegna della cosa nella compravendita di cosa già esistente), il cui inadempimento può condurre alla risoluzione del contratto. In altri termini, la causa di nullità in esame e la risolubilità per inadempimento ben potrebbero coesistere, ciascuna nel proprio ambito applicativo. La prima verrebbe a sanzionare l'inesistenza dell'oggetto del contratto, comunque verificatasi (senza dover ricorrere alla inopportuna figura della risoluzione per impossibilità sopravvenuta). La seconda potrebbe sostanziare la legittima reazione dell'acquirente che, ancor prima del tempo previsto per la venuta ad esistenza del bene, vanterebbe azione nei confronti dell'altra parte, quando questa fosse già gravemente inadempiente rispetto all'obbligazione (secondaria) avente ad oggetto la condotta intesa alla produzione della cosa futura.



Note

nota1

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., IV, Torino, 1968, p.24.
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nota2

E' questa l'opinione seguita dalla dottrina prevalente (cfr. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir. civ., diretto da Vassalli, VII, t.1, Torino, 1972, p.343; Rubino, La compravendita, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p.185 e Perlingieri, I negozi sui beni futuri. La compravendita di cosa futura, Napoli, 1962, p.179; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, Milano, 1995, p.71; Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.104). Per quest'ultimo, occorrerebbe tuttavia distinguere, a seconda che la mancata produzione del bene sia o meno imputabile al venditore. Nel primo caso, il rimedio a favore del compratore consisterebbe nell'azione volta ad ottenere risoluzione per inadempimento (artt. 1453 ss. cod.civ.), nel secondo caso, nell'azione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 e ss.cod.civ.).
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nota3

Tesi già sostenuta dal Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.IV, Milano, 1954, p.62, attualmente non più corrispondente all'orientamento della dottrina più recente, la quale preferisce configurare le ipotesi di c.d. vendita obbligatoria in chiave di contratti ad effetti reali differiti (Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p.94.
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nota4

Reputa nullo il contratto per inesistenza dell'oggetto il Mirabelli, cit., p.27, anche se l'A. non si pone il problema dell'eventuale coesistenza del rimedio risolutorio. Secondo un'ulteriore opinione (cfr. Rubino, op.cit., p.225) il contratto sarebbe temporaneamente inefficace, mancando l'oggetto solo momentaneamente.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PERLINGIERI, I negozi sui beni futuri. La compravendita di cosa futura, Napoli, 1962

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