Divieti speciali di comprare



Nell'ambito della disciplina della compravendita sono previsti alcuni divieti a carico di pubblici ufficiali, amministratori e mandatari in ordine all'acquisto di determinati cespiti. Ciò a motivo della carica o della qualità di questi soggetti che consente loro di trovarsi con la cosa oggetto dell'atto in un particolare rapporto. In altri termini, non è che un magistrato non possa acquistare un bene immobile. Quello che non può fare, essendo giudice dell'esecuzione in una specifica procedura esecutiva, è acquisire all'asta il bene che vi è sottoposto, neppure per interposta persona nota1.

L'art. 1471 cod. civ. prevede quattro ipotesi di divieti speciali di comprare. Esso prescrive che non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, nè direttamente nè per interposta persona:
  1. gli amministratori dei beni dello Stato, dei Comuni, delle Province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
  2. gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
  3. coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
  4. i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395 cod. civ. .

Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

La legge configura il divieto nei primi due casi come afferente all'ordine pubblico, negli ultimi due come posto a presidio di interessi privati, donde la minor gravità della sanzione nota2.

La natura giuridica di queste invalidità relative è stata variamente interpretata dalla dottrina: v'è chi ha spiegato il fenomeno ricorrendo al concetto del difetto di legittimazione nota3, ovvero di incompatibilità nota4. Sembra tuttavia preferibile fare riferimento alla nozione di incapacità giuridica, ancorchè semplicemente relativa nota5.

Ciò almeno per quanto attiene alle ipotesi previste dai numeri 1 e 2 della norma in esame, in relazione alle quali la legge prevede la sanzione della nullità.

Con riferimento agli altri due casi (nn. 3 e 4) si tratterebbe invece di incapacità di agire relativa, in armonia con la prescritta sanzione della mera annullabilità (cfr. I comma art. 1425 cod. civ. ) nota6.

E' evidente che, mentre per i divieti di cui ai nn. 1 e 2 non potrebbe intervenire rimedio alcuno, nemmeno preventivamente, per quanto invece attiene alle proibizioni di cui ai nn. 3 e 4, la riferita natura di semplici incapacità poste a presidio di interessi privatistici renderebbe praticabile sia una preventiva autorizzazione, sia una susseguente convalida o ratifica.

Il legislatore ben può inoltre introdurre, anche a titolo temporaneo, divieti speciali di acquistare. Ne è un esempio il disposto del comma 138 dell'art.1 della c.d. legge di stabilità 2013, che ha provveduto a modificare l'art.12 del d.l. 98/2011. In base a tale disposizione, per motivi legati alla crisi economica ed contenimento della spesa pubblica, è stato imposto agli enti pubblici inseriti nel conto economico della pubblica amministrazione, il divieto di acquistare beni immobili e di stipulare locazioni passive per tutto l'anno 2013, termine successivamente prorogato. Tale divieto è venuto meno per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 124/2019 conv. con L. 19 dicembre 2019 n. 157, il cui art. 57, comma 2 bis, lett. f) ha abrogato il comma 11 ter, dell’art. 12, del D.L. n. 98/2011. A far tempo dal 1 gennaio 2020 gli enti locali possono così procedere ad effettuare acquisti immobiliari senza essere assoggettati ai predetti vincoli. Non sarà pertanto più necessario documentarne “l’indispensabilità e l’indilazionabilità”, essendo altresì superflua “l’attestazione da parte del responsabile del procedimento” di tale condizione. Così anche la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall’Agenzia del demanio, neppure essendo più necessario darne preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente dell’operazioni di acquisto.

Note

nota1

L'interposizione di persone cui qui si ha riguardo è non solo quella fittizia, ma anche quella reale. La norma infatti si propone di colpire un determinato risultato pratico, comunque ottenuto: così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XVI, Milano, 1971, p. 18.
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nota2

Cfr. Rubino, op.cit., p. 15.
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nota3

Si confronti Greco-Cottino, Della vendita (artt. 1470-1547), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, vol. XXVII, Bologna-Roma, 1981, p. 69.
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nota4

V. Messineo, voce Contratto con se stesso, in Enc. dir., p. 213.
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nota5

Tra gli altri, Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 26.
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nota6

Cfr. Ferri, La vendita in generale, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XI, Torino, 1984, p. 190 e Rubino, op.cit., p. 15, per il quale l'annullamento può essere richiesto solo dal proprietario dei beni amministrati o dal mandante.
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Bibliografia

  • FERRI, La vendita in generale, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MESSINEO, Contratto collegato, Milano, Enc. dir., IX, 1962
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

  • Acquisto di immobili da parte dei Comuni, cessano di applicarsi le disposizioni di cui al comma 1 ter dell’art. 12 del D.L. n. 98/2011
  • Quesito n. 155-2017/I, Applicabilità dell’art. 2465, comma 2, cc, a srl risultante da trasformazione di sas costituita da oltre un biennio
  • Quesito n. 134-2017/I, Acquisti pericolosi ex art. 2465, obbligo di allegazione all’atto della relazione giurata e della decisione autorizzativa
  • Ancora in tema di interpretazione ed applicazione della regola contenuta nell’art. 12, comma 1 ter, del d.l. 98/2011
  • Acquisto di immobili da parte degli enti territoriali dopo il 1° gennaio 2014
  • Quesito n. 275-2013/C, Comuni e divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso per gli enti pubblici ai sensi della legge di stabilità 2013
  • Quesito n. 60-2013/C, Consorzio intercomunale gestione rifiuti

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