Nullità della società successivamente all'iscrizione nel registro delle imprese



Una volta che la società (di capitali: società per azioni ovvero società a responsabilità limitata) abbia conseguito l'iscrizione nel registro delle imprese, l'eventuale nullità dell'atto costitutivo viene disciplinata dall'art. 2332 cod. civ. , norma che pone regole assolutamente divergenti rispetto ai principi generali in tema di nullità del contratto nota1.

Dispone il citato art. 2332 cod. civ. che, avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico nota2; già nel testo della norma antecedente alla novellazione del 2003 era stata eliminata la menzione della causa di nullità prescritta a fronte dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.2330 cod. civ. apri relative al controllo preventivo di omologazione (e precisamente in esito all'emanazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 ). A maggior ragione nessun riferimento alla funzione di controllo, neppure in relazione all'attività notarile, è contemplata nel nuovo testo della norma in esame.

2 ) illiceità dell'oggetto sociale (dovendosi segnalare l'eliminazione del riferimento, per il vero sovrabbondante, alla contrarietà all'ordine pubblico);

3) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

E' stato espunto per effetto della riforma sia il riferimento all'inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2, cod. civ. , sia quello all'incapacità di tutti i soci fondatori e, soprattutto, alla mancanza della pluralità dei fondatori nota3. Attualmente infatti risulta ben possibile costituire una società per azioni unipersonale (artt. 2328 e 2342 cod. civ. ).

Il II comma dell'art. 2332 cod. civ. prescrive che la dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese nota4. Inoltre i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
Con la sentenza che dichiara la nullità vengono nominati i liquidatori.

Ai sensi del V comma dell'art. 2332 cod. civ. la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione sia stata data pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese.

Infine viene prescritto che il dispositivo della pronunzia dichiarativa della nullità debba essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati come più sopra (vale a dire dal giudice che ha accertato la causa di invalidità) nel registro delle imprese.

In esito al mero esame testuale dell'articolo in esame, occorre innanzitutto ribadire che la disciplina della nullità che viene a porre si manifesta soltanto successivamente all'iscrizione della società nel registro delle imprese: nel tempo anteriore a questo adempimento non potrà pertanto non farsi applicazione delle regole generali dettate per i contratti con più di due parti ove i contraenti tendano ad uno scopo comune (art. 1420 cod. civ. ).

Nel tempo che segue l'iscrizione invece valgono i seguenti principi:


  1. Non sembra possibile distinguere tra nullità testuali e nullità virtuali: le cause di invalidità sono infatti tassativamente quelle previste dalla legge e precisamente quelle elencate.
  2. La nullità è pienamente sanabile, come è manifestato dal fatto che, ex art. 2332 cod. civ. , risulta preclusa la pronunzia dichiarativa di nullità in seguito alla rimozione dell'elemento che vi abbia dato causa per mezzo di un atto iscritto nel registro delle imprese. Ciò non implica che non possa applicarsi, a prescindere da quanto sopra, il principio di cui all'art. 1419 cod. civ. , dettato in tema di nullità parziale (così Cass. Civ. Sez. I, 5735/92 anche se sotto il vigore della norma in esame nel tempo precedente la novella del 2003).
  3. L'effetto della pronunzia che afferma la nullità ha luogo ex nunc e non, come dovrebbe secondo i principi generali, ex tunc . Ciò è manifestato anche dal modo di disporre dell'art. 2332 cod. civ. ai sensi del quale "La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori". La irretroattività degli effetti della pronunzia di nullità implica che gli atti eventualmente compiuti in precedenza rimangano salvi e che non si possa ritenere essi come imputabili alle persone fisiche che abbiano agito (similmente al caso della società anteriormente alla iscrizione ex art. 2331 cod. civ. ) nota5. La salvezza degli atti compiuti opera sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti dei soci, non importa se in buona ovvero in mala fede (per tale intendendosi la situazione soggettiva di colui che era a conoscenza del vizio invalidante). Per di più, del tutto coerentemente, il III comma dell'art. 2332 cod. civ. dispone che i soci non siano liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali.
  4. Quanto precede sub c) giustifica l'asserzione in base alla quale, in subiecta materia, le causa di nullità si convertirebbero in cause di risoluzione, di scioglimento della società (Cass. Civ., Sez. I, 9124/2015). Il liquidatore viene nominato con la pronunzia che dichiara la nullità. Sembra comunque applicabile la regola generale concernente la assolutezza della legittimazione attiva a far valere il vizio invalidante (Appello di di Milano, 15/02/1994 ). Queste caratteristiche, unitamente alla considerazione della rilevanza delle cause di nullità anteriormente all'iscrizione, giustificano considerazioni analoghe a quelle volte in tema di configurabilità della simulazione in materia societaria: l'attenzione delle patologie si sposta dall'atto in sè considerato per approdare, una volta operata la pubblicità costitutiva, all'aspetto organizzativo dell'ente.

Note

nota1

Il previgente testo dell'art. 2332 cod. civ. si doveva all'emanazione del Dpr 1127/69 art. 3 , prima del quale, facendo difetto una specifica disciplina delle s.p.a., venivano adottate le norme di diritto comune contemplate in tema di contratti, come capita attualmente per le società di persone.
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nota2

Nel tempo precedente alla riforma del diritto societario all'attuale n.1 della norma in esame corrispondevano sostanzialmente i primi due numeri che contemplavano anche l'ipotesi della mancanza tout court dell'atto costitutivo. Secondo Borgioli, La nullità della società per azioni, Milano, 1977, pp. 365 e ss., la mancanza dell'atto costitutivo doveva essere intesa come mancanza materiale. Contra, Bocchini, I vizi della costituzione e la nullità della società per azioni , Napoli, 1977, p. 185 e Meridda, in Giur. comm., vol. I, 1975, p. 778, i quali propendevano per l'interpretazione della mancanza o dell'inesistenza giuridica, giungendo ad identificarla con l'atto che non corrispondesse ai caratteri essenziali del tipo di società per azioni.
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nota3

La mancanza di pluralità dei soci doveva essere intesa come mancanza fisica alla stipulazione dell'atto costitutivo (Campobasso, Diritto commerciale , vol. II, Torino, 1995, p. 164).Non si aveva nullità della società, pertanto, quando la pluralità dei soci fondatori fosse simulata: tra gli altri, Angelici, La società nulla, Milano, 1975, p. 274. Ciò, non impediva la possibilità di esperire azione diretta a far dichiarare l'intestazione fittizia delle azioni, al fine di riconoscere la loro appartenenza al soggetto interponente: Palmieri, in Giur.comm., vol. I, 1990, p. 98.
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nota4

Al contrario, in base ai principi generali, la dichiarazione di nullità del contratto investe i diritti acquistati dai terzi, anche in buona fede. La norma offrirebbe in questo modo ai terzi che concludono affari con la società, la sicurezza di poter confidare, nonostante la nullità della società, sulla responsabilità patrimoniale di essa, rimuovendo il timore di vedersi opporre la nullità del contratto di società. Così Galgano, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, Torino, 1997, pp. 931 e ss.
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nota5

Vi è chi reputa inoltre che anche l'eventuale dichiarazione di nullità afferente alla singola partecipazione non avrebbe effetto retroattivo. Il socio avrebbe dunque diritto alla liquidazione della sua partecipazione, in base alla situazione patrimoniale della società al momento in cui la partecipazione è dichiarata nulla o annullata. In breve, la causa di invalidità opererebbe come causa di recesso ex lege del socio (cfr. Campobasso, op. cit., p. 167, il quale cita a tal proposito Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1960, p. 237).
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Bibliografia

  • ANGELICI, La società nulla, Milano, 1975
  • BOCCHINI, I vizi della costituzione e la nullità della società per azioni, Napoli, 1977
  • BORGIOLI, La nullità della società per azioni, Milano, 1977
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale , Torino, II, 1995
  • GALGANO, Torino, Comm. Cendon, V, 1997
  • GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1960
  • MERIDDA, Giur.comm., I, 1975
  • PALMIERI, Giur.comm., I, 1990


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