Caducità o revocazione (in genere)



Parte della dottrina utilizza la locuzione caducità per alludere alla precaria vigenza delle liberalità donative e testamentarie, destinate a divenire inefficaci di diritto in esito al sopraggiungere di specifici eventi nota1 . Si tratta del fenomeno della revocazione del testamento per sopravvenienza di figli di cui all'art. 687 cod.civ., nonchè di quello della revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli di cui all'art. 800 cod.civ..

La natura giuridica di queste figure, la cui omogeneità deve parimenti essere assoggettata a disamina, è controversa. V'è chi parla a questo riguardo di invalidità sopravvenuta nota2 o di inefficacia sopravvenuta nota3. Notevole è, sotto questo profilo, l'osservazione secondo la quale la revocazione opererebbe in forza di una sorta di presupposizione legale nota4. In altri termini, il legislatore avrebbe provveduto a considerare che l'intento sottostante all'atto liberale appare subordinato ad una certa situazione che il disponente non può non avere tenuto presente nel porre in essere il testamento o la donazione. Così l'ignoranza dell'esistenza di un figlio o la sopravvenienza di prole non potrebbe non cambiare il quadro a fronte del quale il testatore o il donante avevano in precedenza perfezionato rispettivamente l'atto di ultima volontà e la donazione nota5. Mutando i presupposti sulla cui base l'atto era stato perfezionato, subentrerebbe la caducazione del medesimo. Nei limiti di quanto oggetto di esame, fatte salve le cose che saranno dette nel corso della disamina di ciascuna figura, è necessario sottolineare un concetto fondamentale. Appare corretta l'osservazione che comunemente viene svolta in riferimento all'impossibilità di identificare la revocazione con la revoca, intesa come negozio unilaterale funzionale all'eliminazione di un precedente atto, così come la notazione che riferisce della operatività ipso jure della revocazione testamentaria nota6. Pur considerando questi aspetti, da un lato la revocazione sembra per certi versi riannodarsi alla revoca per quanto attiene al fondamento ultimo, da ricercarsi nella volontà del disponente nota7, dall'altro l'efficacia di diritto della revocazione del testamento, cui si contrappone l'indispensabilità di una preventiva manifestazione di volontà del disponente intesa ad ottenere l'effetto della caducazione della donazione, non può non portare a considerare come divergenti le due figure nota8 .

E' decisiva sotto questo profilo una considerazione: con la revocazione la legge ha voluto mettere a disposizione di colui che ha disposto a titolo di liberalità uno strumento la cui efficienza è pur sempre subordinata alla verifica dell'intento del disponente. Questo è evidente nel caso della donazione, poichè la revocazione deve essere proposta dal donante o dai di lui eredi (art. 802 cod.civ.). Per il testamento è chiaro che, essendo l'atto destinato a sortire efficacia in esito alla morte dell'autore, non potrebbe essere richiesta l'attivazione di quest'ultimo mediante un'impugnativa.

Non v'è tuttavia da ritenere che la volontà del testatore sia irrilevante, producendosi comunque ipso jure la caducazione della disposizione testamentaria. La revocazione non ha luogo, ai sensi del III comma dell'art. 687 cod.civ., qualora il testatore avesse provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Una volta acclarato questo aspetto bisogna osservare che l'operatività del rimedio non è semplicemente ancorata alla volontà di colui che ha disposto a titolo di liberalità. Occorre infatti pur sempre un controllo del Giudice, inteso all'accertamento della sussistenza dei presupposti che rendono possibile l'eliminazione degli effetti dell'atto. Questo per quanto attiene alla donazione (art. 807 cod.civ.apri), mentre per quanto attiene al testamento gli effetti seguono automaticamente, sia pure sulla scorta della ricorrenza di alcuni presupposti (art. 687 cod.civ. ).

Note

nota1

Così Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.159.
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nota2

Si veda Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1950, p.491.
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nota3

In questi termini si esprime la dottrina dominante (Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Tratt. dir. civ., dir. da Sacco, Torino, 2000, p.511; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.558; Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1965, p.203 e ss.; Rescigno, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1977, p.543). In ciò tuttavia la revocazione del testamento si differenzierebbe rispetto a quella afferente alla donazione: la prima dovrebbe infatti essere qualificata come un'ipotesi di'inefficacia sopravvenuta, operante di diritto ed escludente la perfezione dell'atto; la seconda, invece, pur importando un caso d'inefficacia sopravvenuta, opererebbe, sussistendo specifici requisiti, in esito all'emanazione di una pronunzia costitutiva.

Quanto all'essenza del fenomeno, la revocazione è stata paragonata alla risoluzione. Anche nella prima l'eliminazione del profilo effettuale dell'atto sarebbe conseguente ad un'alterazione funzionale della causa (sia pure liberale). V'è chi preferisce parlare, per la revocazione della donazione, di vera e propria revoca (Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, pp.1062 e 1063; Gardani-Contursi-Lisi, Delle donazioni, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.462). Verrebbe in esame un atto negoziale unilaterale (corrispondente ad un vero e proprio diritto potestativo del donante) che produrrebbe l'eliminazione dell'atto di liberalità precedente, ciò che potrebbe avvenire non già ad libitum, bensì ricorrendo specifiche situazioni assunte in considerazione dalla legge, la cui oggettiva sussistenza dovrebbe, per di più, essere sindacata dal Giudice.

Per quanto attiene al testamento non è chiaramente possibile costruire il fenomeno in termini del tutto omogenei a quelli esposti, se non altro banalmente osservando che il testatore più non è in vita nel tempo in cui l'atto di ultima volontà è destinato a sortire efficacia. Si è detto che, nell'ipotesi di ignoranza da parte del testatore dell'esistenza di figli o della sopravvenienza di essi, la legge compirebbe una valutazione presuntiva, in forza della quale i lasciti sono considerati revocati, senza che si dia la possibilità di provare il contrario.
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nota4

Tra gli altri Giampetraglia, La revoca testamentaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.1308; Capozzi, cit., p.558.
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nota5

Cfr. Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico cod. civ., dir.da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.506.
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nota6

Così Talamanca, cit., p.203.
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nota7

Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1978, p.365.
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nota8

Analogamente Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.281.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GARDANI CONTURSI LISI, Delle donazioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca, II, 1976
  • GIAMPETRAGLIA, La revoca testamentaria, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, II, 1994
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Sacco, 2000
  • RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1977
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1965

Prassi collegate

  • La revocazione del testamento per esistenza o sopravvenienza di figli

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