Nullità della transazione relativa a titolo illecito



L'art. 1972 cod.civ. prevede al I comma la nullità della transazione afferente ad un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. Dunque la norma distingue tra tutte le cause di nullità del contratto quella che dipende dalla illiceità dell'atto negoziale. Soltanto in questo caso la transazione è colpita da nullità, mentre nelle altre ipotesi essa rimane valida (salva l'eccezione di cui al II comma dell'art. 1972 cod.civ., di cui si dirà separatamente) nota1. La ratio di una siffatta prescrizione nota2 deve essere rinvenuta nella volontà della legge di impedire che un negozio illecito sortisca comunque una qualche efficacia, seppure indirettamente, per effetto della deduzione di esso nell'ambito di una pattuizione di natura transattiva. Tale fondamento deve ritenersi alla base anche dell'eventuale rinunzia transattiva a proporre l'azione di nullità (Cass. Civ., Sez. II, 26168/2018).

Svolta questa premessa, risulta necessario descrivere con maggiore precisione il concetto di "contratto illecito". A tal fine si reputa per lo più che sia possibile il riferimento al concetto di illiceità di cui all'art. 1343 cod.civ. che, a proposito di causa illecita, ne specifica la nozione nell'elemento causale contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o il buon costume. Questa è anche la posizione della giurisprudenza (Cass.Civ. Sez. I 2082/84 ; Cass.Civ. Sez.Lav. 5849/82 ), la quale ha avuto modo di rilevare che la norma colpisce la transazione con la nullità soltanto nel caso di illiceità della causa ovvero del motivo comune ai contraenti ex art. 1345 cod.civ., con l'esclusione dell'invalidità che derivi dal difetto di elementi essenziali ex art. 1325 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II 7553/94 ).

Secondo un'opinione nota3 sorta in dottrina, la nozione di illiceità di cui all'art. 1972 cod.civ. sarebbe assi più ristretta: essa in particolare riguarderebbe unicamente gli atti contrari alla morale, ai boni mores. Ciò in forza della considerazione in base alla quale soltanto in questo caso è dalla legge preclusa alle parti la disponibilità delle reciproche posizioni giuridiche, come è provato dal modo di disporre dell'art. 2035 cod.civ. , ai sensi del quale non è ammessa la ripetizione di quanto corrisposto ob turpem causam.

Le osservazioni che precedono hanno a che fare con una causa di nullità dell'atto al quale la transazione si riferisce che sia conosciuta dalle parti, le quali per lo più avranno inteso troncare le discussioni sorte proprio a cagione della causa invalidante per il tramite del negozio transattivo.

Note

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Cosa riferire del caso in cui il titolo non sia nullo, bensì semplicemente annullabile (ovvero rescindibile o risolubile)? Al parere negativo di chi (Santoro Passarelli, La transazione, Napoli, 1975, p.165; Visalli, Transazione, in Giust.sist. civ. e comm. dir. da Bigiavi, Torino, 1980, p. 516) obietta trattarsi di norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, si oppone il pensiero di chi (Carresi, La transazione, in Tratt. dir.civ. dir. da Vassalli, 1966, p.215), al contrario, reputa, a maggior ragione, applicabile il principio di cui al II° comma dell'art.1972 cod.civ.anche alla transazione annullabile. La questione sembra invero mal posta. La disposizione in esame, in buona sostanza, viene a disporre: a) la nullità della transazione effettuata in relazione a contratto illecito; b) la validità della transazione afferente a titolo nullo per altra causa diversa dall'illiceità; c) la annullabilità della transazione valida perché fatta in relazione a titolo nullo per causa diversa dall'illiceità per errore di una delle parti, errore specificamente consistente nell'ignoranza della causa di nullità. Se il titolo precedente è semplicemente annullabile non si pone il problema di cui al punto a) in quanto la transazione è sempre valida; il punto b) perde di significato in quanto, come detto, la transazione su titolo annullabile è comunque valida. Infine cade la considerazione per il punto c) poiché, nel caso di errore sulla causa di invalidità, si cadrà nella norma generale di cui all'art. 1969 cod.civ., che assume in considerazione l'irrilevanza dell'errore di diritto. La questione della applicabilità dell'art. 1972 cod.civ. alla transazione su titolo annullabile si sostanzierebbe allora nella possibilità di far valere l'errore, nonostante il modo di disporre dell'art. 1969 cod.civ., ciò che appare del tutto incongruo.
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nota2

In argomento cfr. Stolfi, La transazione, Napoli, 1961, p.91; Monticelli, Contratto nullo e fattispecie giuridica, Padova, 1995, p. 106 e ss..
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nota3

Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 89.
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Bibliografia

  • CARRESI, La transazione, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1966
  • MONTICELLI, Contratto nullo e fattispecie giuridica, Padova, 1995
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1975
  • STOLFI, La transazione, Napoli, 1961
  • STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961
  • VISALLI, Transazione, Torino, Giust.sist.civ. e comm., 1980

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