Legittimario leso o pretermesso e prova della simulazione



Si discute se i legittimari lesi o pretermessi possano essere considerati, in relazione ad eventuali donazioni dissimulate da compravendite, parti o terzi rispetto al fenomeno simulatorio. E' infatti evidente che un ragionamento formalistico, basato sulla natura della posizione giuridica dell'erede quale ideale prosecutore della personalità del defunto, si porrebbe in antitesi con la realtà pratica ogniqualvolta il legittimario risultasse leso nella quota di riserva, ovvero addirittura pretermesso proprio in esito alla condotta negoziale dell'ereditando.
La giurisprudenza, a tal proposito ha stabilito che i legittimari assumono la qualità di terzi nota1 ex art.1417 cod.civ. : essi instano per la realizzazione di un diritto proprio, per il cui conseguimento occorre agire in riduzione, dopo aver vittoriosamente sperimentato l'azione di simulazione (Cass. Civ. Sez.II, 6031/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 20868/04; Cass.Civ. Sez.II, 9956/07; Cass. Civ., Sez. VI-II, 15546/2017; Cass. Civ. Sez. II, 33430 /2019; Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36990 del 16 dicembre 2022). E' stato così deciso che incomba sull'acquirente la prova dell'effettività del pagamento del prezzo della vendita di cui si intende provare la natura simulata (Cass. Civ., Sez. II, 12955/2014). Per tale via è possibile dar conto del fenomeno simulatorio anche solamente per mezzo di presunzioni (Cass. Civ. Sez. VI-II, 29540/2019).
La conclusione non cambia neppure quando il legittimario avesse preventivamente agito domandando la divisione e fosse stato dispensato dalla collazione (Cass. Civ., Sez. VI-II, 536/2018).
Nè è prospettabile l'assunzione da parte del legittimario di una duplice veste (rispettivamente di terzo per la porzione legittima e di parte, quale erede, per l'eventuale supero, rispetto alla detta porzione di riserva, di quanto acquisito all'asse ereditario in esito all'azione e "nuovamente" al medesimo devoluto secondo le regole della successione ab intestato Cass.Civ. Sez.II, 6332/03). In ogni caso però la qualità di terzo è sempre connessa alla preventiva riunione fittizia ed all'operazione di recupero della porzione legittima di chi agisca in simulazione (Cass. Civ., Sez. II, 12317/2019). La messa a fuoco di questo tema è precisa in Cass. Civ. Sez. II, sent. 11659/2023, ove si specifica come la possibilità di mantenere la qualità di terzo ai fini della prova della simulazione, pur non avendo l'attore espressamente svolto l'azione di riduzione, sia la conseguenza della considerazione della pura dinamica accrescitiva della massa ereditaria conseguente all operatività della riunione fittizia (che ricomprenda anche il bene oggetto dell'atto di disposizione apparentemente a titolo oneroso, ma effettivamente oggetto della donazione dissimulata).

Diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'erede agisca in giudizio facendo valere la simulazione dell'atto di disposizione a titolo oneroso, dissimulante una donazione, allo scopo di affermare il diritto all'acquisizione del bene alla massa ereditaria ai fini della collazione, senza che venga in gioco lesione della legittima. In tal caso egli non può essere considerato terzo, piuttosto subentrando nella posizione dell'ereditando (Cass.Civ. Sez.II, 4021/07; cfr. anche Tribunale di Napoli, 17 aprile 2007, ove si chiarisce la necessità dell'esplicito svolgimento, contestualmente rispetto all'azione di simulazione che pure ne costituisce il logico presupposto, dell'azione di riduzione).
Si noti che l'esercizio dell'azione è subordinato alla preventiva accettazione con beneficio di inventario quando la reintegrazione della quota legittima sia effettuata in danno a soggetti non coeredi (Cass.Civ. Sez.II, 2294/96). Tale condizione di procedibilità non rinviene tuttavia applicazione quando il legittimario possa dirsi totalmente pretermesso (Cass. Civ., Sez. II, 30079/2019; Cass. Civ., Sez. II, 16635/13).
E' terzo non soltanto il legittimario che sia stato integralmente pretermesso mediante lasciti testamentari eseguiti dal de cuius, ma anche chi sia stato pregiudicato mercè donazioni dissimulate eseguite in vita dall'ereditando che in tal modo non abbia lasciato alcun elemento attivo. In altri termini, nel caso di atti di disposizione simulati effettuati durante la vita del de cuius non fa venir meno la qualità del terzo ai fini dell'azione di simulazione l'astratta attribuzione della qualità di erede che scatti in conseguenza dell'applicazione delle regola della successione ab intestato (Cass. Civ., Sez. II, 12221/2014). Ne segue che colui che agisce in riduzione previo accertamento della natura simulata degli atti di disposizione, neppure dovrà, ai fini della procedibilità dell'azione, compiere l'accettazione beneficiata. Il tema della qualifica di terzo del legittimario non è inoltre estraneo anche alla costituzione di trust, strumento che ben può pregiudicare i diritti di riserva. Così è stato stabilito che la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo del trust non possa risultare vincolante per coloro che vi siano rimasti estranei, come l'erede legittimario che agisca per la protezione dell'intangibilità della propria quota di legittima (Cass. Civ., SSUU, 14041/2014).

In tema di retratto successorio la simulazione della vendita della quota ereditaria non può essere opposta nota2, ai sensi dell' art. 1415 cod. civ. , ai retraenti, essendo costoro terzi rispetto al contratto stesso (Cass.Civ. Sez.II, 5181/92).
Distinta questione, tuttavia strettamente correlata a quella appena trattata, è quella della necessità, ai fini dell'ammissibilità della proposizione dell'azione di simulazione relativa, che l'erede abbia preventivamente ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Infatti la predetta azione deve ritenersi funzionalmente prodromica alla proposizione dell'azione di riduzione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 4400/11). Il Giudice può poi respingere la prova testimoniale intesa a dar conto della donazione dissimulata anche sotto il profilo della mancata allegazione degli elementi che si pongono come presupposti della asserita lesione (quali l'esatta consistenza dell'asse, il computo della porzione legittima: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 14473/11). La natura simulata della disposizione talvolta richiede una penetrante disamina dell'elemento causale dell'atto: si pensi al contratto di mantenimento in relazione al quale faccia sostanzialmente difetto l'alea in relazione all'età del vitaliziato, alle condizioni di salute dello stesso, al valore del bene trasferito (Cass. Civ., Sez.II, 7479/13).

Questione del tutto differente è quella della veste del legittimario nel giudizio conseguente al promuovimento dell'azione di rivendicazione di un bene asseritamente usucapito dall'ereditando in riferimento alle scritture sottoscritte dal de cuius e dalle quali possa ritrarsi l'esclusione dell'acquisto a titolo originario. In detto caso il legittimario deve essere considerato parte e non terzo (Cass. Civ. Sez. II, 24182/2021).

Note

nota1

Così Ricciuto, La simulazione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t. 2, Torino, 1999, p.1422; Sacco, Le controdichiarazioni, in Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, Torino, 1995, p. 245; Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p. 466.
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nota2

Bianca, Diritto civile, Milano, vol. III, 2000, p.706.
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Bibliografia

  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • RICCIUTO, La simulazione, Torino, I contratti in gen., a cura di Gabrielli, II, 1999
  • SACCO, Le controdichiarazioni, Torino, Tratt.dir.priv.dir. da Rescigno, 1995

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