Cass. Civ., sez. II, n. 9956/2007. Ancora in tema di limiti di prova della simulazione per il legittimario leso o pretermesso.

Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, l'erede può essere considerato terzo e, in quanto tale, può beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c.ove abbia proposto, contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione e facendo valere anche la sua qualità di legittimario sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettategli, un'espressa e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare, in aggiunta all'appartenenza del bene all'asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso.

Commento

Nel senso che il legittimario leso o pretermesso possa giovarsi del disposto di cui all'art.1417 cod.civ. soltanto quando, contestualmente all'azione volta a far dichiarare la simulazione dell'atto di disposizione posto in essere dal de cuius, sia fatta valere l'azione di riduzione, cfr. Cass. 20868/04.
Notevole, sotto questo profilo, anche la pari soluzione negativa adottata da Cass. 4012/07 in relazione alla domanda di simulazione semplicemente finalizzata dal coerede a far valere l'obbligazione collatizia.

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